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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18133 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 25 Settembre 2017. .

Concordato preventivo – Nomina a liquidatore della stessa persona nominata commissario giudiziale – Conflitto di interessi – Omessa contestazione dell’attività svolta – Fattispecie


Se è vero che la nomina a liquidatore della persona già nominata commissario giudiziale collide con il requisito di cui al combinato disposto degli artt. 182, secondo comma, e 28, secondo comma, l.fall. che il liquidatore sia immune da conflitti di interessi, anche potenziali, situazione si verifica invece nel caso in cui nella persona del liquidatore si cumulino la funzione gestoria con quella di sorveglianza dell'adempimento del concordato, di cui all'art. 185, primo comma, l.fall. (Cass. 1237/2013), è anche vero che qualora la nomina a liquidatore del commissario giudiziale non sia stata oggetto di contestazione e l'attività sia stata conseguentemente svolta, non possa negarsi al liquidatore il compenso per l'attività svolta, secondo un principio più generale di presunzione di legittimità dell'attività comunque compiuta.

[Nella specie, il ricorrente ha omesso di dedurre circostanze specifiche ai fini dell'interesse ad agire in rapporto alla censura in questione.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)