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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18161 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 31 Marzo 1989, n. 1580. Est. Maltese.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità - Sospensione - Potere del giudice delegato - Esercizio successivo all'aggiudicazione o al versamento del prezzo - Legittimità - Termine finale - Emissione del decreto di trasferimento


In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, l'art. 108 terzo comma del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, il quale contempla la sospensione della vendita d'immobile, ove si ritenga il prezzo offerto notevolmente inferiore a quello giusto, assegna al giudice delegato un potere discrezionale, che è esercitabile anche dopo l'aggiudicazione , e pure se l'aggiudicatario abbia effettuato il pagamento del prezzo, fino a quando non venga emesso il decreto di trasferimento del bene, e che, inoltre, può ricollegarsi anche ad una offerta in aumento del prezzo presentata dopo il termine di dieci giorni di cui all'art. 584 primo comma cod. proc. civ., perché tale norma dell'esecuzione individuale deve ritenersi inapplicabile, nella procedura concorsuale, per incompatibilità con l'esigenza di realizzare, attraverso la vendita coattiva, un ricavato conforme al comune interesse dei creditori. (massima ufficiale)