Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18177 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 27 Luglio 1982, n. 4329. Est. Sgroi.


Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Offerta di un terzo rimasto estraneo e conseguente sospensione della vendita - Condizioni



Il terzo, il quale, rimasto estraneo al procedimento di vendita di immobile acquisito al fallimento (nella specie, senza incanto), si dichiari successivamente pronto ad offrire un prezzo superiore a quello in base al quale il bene stesso è stato aggiudicato, (ma non ancora trasferito), può conseguire la sospensione della vendita stessa, a norma dell'art. 108 terzo comma della legge fallimentare ed al fine di partecipare ad un'eventuale nuova gara, non in base al mero fatto della maggior entità della propria offerta, ne' in relazione alla denuncia di irregolarità della formazione del prezzo di aggiudicazione, ma solo quando detta offerta, valutata in relazione ad ogni altra circostanza, sia tale da evidenziare che l'indicato prezzo di aggiudicazione "sia notevolmente inferiore a quello giusto". (massima ufficiale)


Massimario Ragionato