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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1820 - pubb. 22/09/2009.

Violazione degli obblighi informativi e formulazione della domanda


Tribunale di Pescara, 10 Giugno 2008. Est. Falco.

Intermediazione finanziaria – Violazione di doveri informativi sull’oggetto dell’investimento – Responsabilità precontrattuale – Formulazione della domanda come nullità e responsabilità contrattuale – Infondatezza.


Poiché la violazione degli obblighi informativi relativi ai prodotti finanziari oggetto dell’investimento da luogo a responsabilità precontrattuale, deve essere respinta la domanda dell’investitore che chieda, in via principale, la dichiarazione di nullità del contratto e la restituzione delle somme versate in sua esecuzione e, in via subordinata, la risoluzione per inadempimento ed il conseguente risarcimento del danno. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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