Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18209 - pubb. 12/10/2017

Subentro del curatore nel contratto di somministrazione e pagamento delle forniture anteriori

Cassazione civile, sez. I, 25 Settembre 2017, n. 22274. Est. Magda Cristiano.


Fallimento – Contratti ad esecuzione continuata o periodica – Subentro del curatore – Pagamento integrale delle forniture già avvenute – Principio generale – Esclusione – Contratto di somministrazione – Distinzione fra crediti del somministrante aventi natura concorsuale perché sorti in data anteriore al fallimento e quelli aventi natura prededudicibile perché sorti in data posteriore



L’art. 74 l.fall., nello stabilire che il curatore che subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente anche il prezzo delle forniture già avvenute o dei servizi già erogati, non costituisce attuazione concreta di un principio generale attinente alla natura del contratto, ma detta una disciplina di carattere eccezionale, che non può trovare applicazione in tutti gli altri casi di continuazione del rapporto, nel corso di procedure concorsuali, cui tale disciplina non sia espressamente estesa.

Infatti nei contratti di durata, quale quello di somministrazione - in cui all'unità sinallagmatica della fase genetica corrisponde la continuità o la periodicità della fase esecutiva - ogni atto di prestazione e controprestazione, pur non estinguendo il vincolo negoziale, non costituisce adempimento parziale, ma adempimento pieno delle obbligazioni che da essi sorgono: il subentro del curatore nel contratto, pertanto, non impedirebbe di per sè di operare una distinzione - che è preclusa unicamente dalla norma in esame - fra i crediti del somministrante aventi natura concorsuale perché sorti in data anteriore al fallimento e quelli aventi natura prededudicibile perché sorti in data posteriore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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