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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18260 - pubb. 19/10/2017.

Piccolo imprenditore, fallimento, requisiti dimensionali e rimanenze di magazzino


Cassazione civile, sez. VI, 04 Ottobre 2017, n. 23196. Est. Ferro.

Fallimento – Dichiarazione – Requisiti dimensionali – Attivo patrimoniale – Piccolo imprenditore – Rimanenze di magazzino


Nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi di logica contabile, cui si richiama la art. 1, comma 2, lett. a) l.fall., (nel testo modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 1) e di cui è espressione lo stesso art. 2424 c.c., con la conseguenza che, pur non essendo il piccolo imprenditore tenuto alla redazione di un bilancio come quello previsto per le società di capitali, tra le poste attive della situazione patrimoniale vanno incluse anche le rimanenze di magazzino, mentre nel passivo devono essere computati i debiti contratti per l'acquisto degli stessi beni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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