Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18276 - pubb. 21/10/2017

La deliberazione assembleare è nulla anche se il non convocato è socio di minoranza

Tribunale Roma, 17 Ottobre 2016. Est. Romano.


Società – Assemblea – Mancata convocazione del socio di minoranza – Invalidità della deliberazione – Sussiste  

Mancata partecipazione del sindaco o del collegio sindacale – Invalidità della deliberazione – Non sussiste



L’art.2379 c.c., nel sanzionare la nullità delle deliberazioni assunte dall’assemblea in difetto di convocazione, tutela l’interesse di ciascun socio a prendere parte al processo di formazione della volontà della società e, più i particolare, di influire su di esso: per tale ragione, la deliberazione è nulla anche quando la convocazione sia stata omessa con riferimento ad un socio titolare di una partecipazione che non avrebbe comunque potuto influire sull’esito della votazione. Ciò che conta, ai fini della pronunzia di nullità, non è l’esito finale e la possibilità del socio escluso di influire sul voto medesimo, ma la possibilità del socio escluso di influire sulla discussione assembleare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Ai sensi dell’art.2405 c.c., la violazione dell’obbligo di partecipazione è causa di decadenza del sindaco, ma non si ripercuote, di per sé, sulla validità delle deliberazioni assunte dall’assemblea o del consiglio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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