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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18282 - pubb. 17/01/2017.

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Cassazione civile, sez. II, 24 Ottobre 1995. Est. Spadone.

Fallimento - Organi preposti al Fallimento - Curatore - Compenso - Liquidazione - Norme relative - Applicabilità al curatore dell'eredità giacente - Esclusione


Le disposizioni dettate per la liquidazione del compenso al curatore de fallimento non sono applicabili, neppure per analogia, al curatore dell'eredità giacente data la diversa caratterizzazione delle due funzioni (organo preposto al fallimento; pubblico ufficiale) e, soprattutto, la diversità, rispetto al procedimento ordinario regolato dagli articoli 263 e ss. cod. proc. civ., del procedimento di rendiconto previsto nel fallimento (art. 116 legge fall.). (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE II

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Mauro SAMMARTINO Presidente

" Filippo VERDE Consigliere

" Giuseppe MOSCATO "

" Mario SPADONE Rel. "

" Sergio CARDILLO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

DONATELLA FRISALDI, difesa dall'avv. Vincenzo Perrone e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, piazza Morosini, 12

contro

BENSO SILVANA, domiciliata in Genova, via Cesarea, 5.

Intimata

per la cassazione del decreto R.G. n. 645-93 del 24 aprile 1993, emesso dal Pretore di Genova.

Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 13 luglio 1995 dal Cons. Spadone, udito l'avv. Vincenzo Perrone;

udito il P.M. - in persona del Sostituto Procuratore Generale R. Ceniccola - che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 24 aprile 1993 il pretore di Genova provvide - fra l'altro - a liquidare a Silvana Benso, curatrice dell'eredità giacente di Maria Giovanna (o Maria Irma) Pesci, il compenso "per l'attività svolta e da svolgere fino alla chiusura della gestione", determinandolo nella somma di lire 69 milioni (oltre "IVA e CPA") in applicazione analogica della tariffa approvata con D.M. 28 luglio 1992 (compensi spettanti ai curatori di fallimento) e autorizzò

Benso "a consegnare agli eredi accettanti il compendio ereditario al netto", fra l'altro, di detto importo.

Con atto notificato il 21 luglio 1993 ha proposto ricorso - ex art. 111 Cost. - Donatella Frisaldi, dichiaratasi "erede", con altri, di Pesci, deducendo la "nullità" del decreto:

a) per violazione dell'art. 101 CPC, in quanto emesso senza la previa audizione della ricorrente e di tutti gli altri chiamati all'eredità;

b) per erronea applicazione analogica del D.M. 28 luglio 1992, riguardante i compensi spettanti ai curatori fallimentari;

c) per violazione - comunque - dell'art. 1 dello stesso D.M., secondo cui il compenso deve consistere "in una percentuale sull'attivo", variante secondo determinati "scaglioni". Benso non si è costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

È pregiudiziale la questione dell'ammissibilità del ricorso, da esaminarsi di ufficio.

Infatti, poiché il decreto fu emesso in uno dei "procedimenti relativi all'apertura delle successioni" (Titolo IV del Libro Quarto) al quale pure - a norma dell'art. 742 bis - introdotto con l'art. 36 del D.Lg. n. 483-48 - si applicano le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio dettate dagli artt. 137 segg., ed è, quindi, nella forma, un decreto camerale, il ricorso ex art. 111 Cost. sarebbe inammissibile se tale decreto dovesse ritenersi reclamabile ex art. 739, poiché, secondo l'unanime interpretazione data all'art. 111 Cost., esso si applica soltanto se il provvedimento da impugnare, oltre ad avere la "sostanza" di una sentenza, anche se non ne rivesta la forma, abbia anche il carattere della definitività, cioè non sia impugnabile (o, comunque, modificabile o revocabile) con i mezzi propri del procedimento in cui esso decreto si inserisce.

Se il provvedimento "de quo" abbia anche la "sostanza", vale a dire la natura giuridica propria dei decreti camerali, è problema da risolvere alla stregua delle norme positive che determinano, da un lato, le attività giuridiche per lo svolgimento delle quali all'interessato è imposto il dovere o accollato l'onere di ricorrere al giudice camerale, e, dall'altro, i (limiti dei) poteri che la legge conferisce a questo giudice nell'ambito delle singole procedure.

Ora, è dagli artt. 528-532 CC e 781-783 CPC che sono regolati, talora promiscuamente, gli atti di gestione che il curatore compie in esecuzione dell'incarico commessogli (che vanno dall'inventario dell'eredità al conto della propria amministrazione, da rendersi alla cessazione dell'incarico, coincidente con l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato) e gli atti per il compimento dei quali egli deve munirsi delle necessarie autorizzazioni dello stesso pretore o del tribunale, da concedersi sempre con decreti camerali. Poiché le sue funzioni cessano nel momento stesso in cui il chiamato accetta l'eredità, è da ritenere che l'obbligo che egli, a norma dell'art. 529, ha, "da ultimo", di "rendere il conto della propria amministrazione" debba essere assolto nei confronti dei chiamato ormai erede (abbia o no già reso conto ai creditori e legatari ex art. 496, a cui rinvia il 531).

Pertanto il compenso al curatore per l'opera prestata non può essere liquidato che in sede di rendiconto finale e dopo l'accettazione (da parte dell'erede) o l'approvazione (da parte del giudice del rendiconto, se sorgono contestazioni). La liquidazione del compenso al curatore e l'indicazione del soggetto tenuto a corrisponderlo fuoriescono dalle funzioni del giudice camerale, trattandosi di materia relativa a diritti soggettivi su cui il giudice può pronunciarsi soltanto in esito ad un ordinario procedimento contenzioso (salva un'esplicita disposizione diversa della legge, come ad es. per il compenso al curatore fallimentare, che è liquidato dal tribunale fallimentare con decreto camerale "non soggetto a reclamo" - art. 39 - "non soggetto a gravame" - art. 23 - e salva in tal caso la cassabilità - con rinvio - ex art. 111 Cost., cui si affiancherebbe, però, la denunciabilità per violazione dell'art. 24 Cost.: cfr. Corte Cost. sent. nn. 42-81, 303-85 e 156-86).

E infatti nessuna disposizione tra quelle che regolano la curatela dell'eredità giacente legittima il giudice camerale ad emettere un provvedimento del genere.

Nè è applicabile il principio per cui "la competenza a provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai titolari di uffici privati spetta allo stesso giudice che li ha nominati". Tale principio è stato dichiarato "generale" - e conseguentemente ritenuto applicabile anche al compenso del curatore dell'eredità giacente - da Cass. n. 1581-70, ma nella sentenza - letta "in extenso" - non si rinviene alcuna giustificazione giuridica di questa asserzione e tanto meno vi si indicano le norme da cui si possa far derivare un principio generale così ampio, ribadito nei medesimi termini assoluti, e sempre senza motivazione, da Cass. nn. 1725-81, 4433-85 e 7731-91, che si limitano ad un semplice richiamo, sul punto, della sent. del 1970.

Ad avviso del Collegio un'affermazione così recisa contrasta invece con precise norme giuridiche, alla stregua delle quali l'ambito di quel principio non può essere esteso fino a comprendere la nomina e il compenso del curatore ereditario.

Intanto per tutti gli ausiliari - cioè per le persone idonee al compimento di atti che il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario non è in grado di compiere da solo e dalle quali egli può farsi assistere se è necessario o se la legge lo richiede (art.68 CPC) -, l'art. 52 disp. att. cpc espressamente attribuisce al giudice il potere di liquidare il compenso (anche se chiamati dal cancelliere o dall'ufficiale giudiziario) e indica un'apposita procedura da seguire (decreto che costituisce titolo esecutivo contro la parte tenuta a corrisponderlo).

In particolare, poi:

per il custode dei beni pignorati o sequestrati provvedono l'art.65 cpc e 53 disp. att. cpc (il compenso è liquidato dal giudice);

per il consulente tecnico già l'art. 24 disp. att. cpc legittimava il giudice a liquidare il compenso e indicava la procedura da seguire e i criteri in base ai quali liquidarlo; ma anche la legge n. 319-80 che lo ha abrogato, (accomunando nella stessa disciplina i periti, gli interpreti e i traduttori) lascia la legittimazione al giudice che ha nominato l'ausiliare (aggiungendovi quella del pubblico ministero) e prescrive il procedimento da seguire: decreto motivato, opponibile ex art. 29 L. n. 794-42;

all'amministratore giudiziario dell'immobile pignorato si applicano - per rinvio dall'art. 592 - gli artt. 65 sgg. dettati per il custode.

Dalla disamina di queste disposizioni emerge che l'unico principio generale lecitamente ricavabile dall'ordinamento è quello di cui all'art. 68, applicabile perciò anche a categorie di ausiliari non menzionatevi espressamente, mentre per tutti i soggetti i quali siano incaricati dal giudice di compiere determinati atti o di assolvere determinate funzioni ma non rientranti in dette categorie, non resta che rifarsi alle particolari disposizioni regolanti le specie volta a volta considerate.

Così si rileva che:

il chiamato all'eredità che non l'abbia ancora accettata ha diritto alle spese degli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea se poi rinunzia all'eredità medesima, ma l'art. 461 non dice che il giudice gli liquida un compenso, nel caso d'istituzione sotto condizione sospensiva o di istituzione di erede nascituro concepito, è nominato dall'autorità giudiziaria un amministratore dell'eredità ma gli artt. 641-644 non danno al giudice il potere di liquidare un compenso (anche) se l'amministrazione è conferita al sostituto o al coerede o al presunto erede legittimo (e non ne parlano gli artt. 528 sgg. alle cui norme rinvia l'art. 644);

analogamente dicasi per l'amministratore provvisorio nominato dal tribunale nel caso di disposizioni testamentarie a favore di ente non riconosciuto (art. 3 disp. att. cpc in relazione all'art. 600);

per l'amministratore giudiziario dell'immobile pignorato gli artt. 592 sgg. rinviano gli artt. 65 sgg., dettati per il custode, e, quando l'amministrazione è affidata ad un istituto, l'art. 21 D.M. 20 giugno 1960 (Regolamento unico per gli istituti vendite giudiziarie) prevede che il giudice dell'esecuzione liquida il compenso finale oltre gli acconti concessi in occasione della presentazione di rendiconti parziali.

Il curatore dell'eredità giacente non può considerarsi un ausiliare del giudice - sì da assoggettarlo al principio generale di cui all'art. 68 - poiché egli non adempie una funzione di assistenza del giudice, una funzione cioè che sia strumentale al provvedimento che il giudice emette a definizione di un determinato procedimento. A differenza - ad es. - del caso dell'amministratore giudiziario - in cui il giudice può disporre che le rendite ricavate siano assegnate ai creditori ovvero che l'immobile amministrativo sia venduto o assegnato - i beni della cui amministrazione si occupa il curatore ereditario non sono destinati ad essere oggetto di provvedimenti di attribuzione da parte del giudice camerale, che deve soltanto concedere o negare le autorizzazioni via via rese necessarie dalla legge o fissare i termini per la presentazione dei conti affinché la gestione proceda (sotto la sua sorveglianza, quanto alla regolarità formale, ma) secondo i criteri scelti in piena autonomia dal curatore, il quale proprio per questo ne risponderà - in separata sede - nei confronti di chi sarà diventato erede con l'accettazione.

In conclusione: il pretore non ha il potere di liquidare il compenso al curatore ereditario e tanto meno di autorizzare questi a trattenerlo dall'attivo dell'eredità, non essendo applicabile alla nomina del curatore il principio generale riguardante la nomina degli ausiliari del giudice, e la legittimazione di questi alla nomina del curatore ereditario come giudice camerale non si estende alla liquidazione del compenso nell'esercizio della stessa funzione. Nè potrebbero applicarsi in via analogica le disposizioni dettate per il curatore fallimentare, come ritenuto dal pretore di Genova, perché la legge fallimentare (a parte quanto sopra osservato in ordine al profilo d'incostituzionalità dell'art. 39) prevede per lui una speciale e minuta procedura concernente il riscontro di particolari requisiti di nomina, la caratterizzazione delle sue funzioni (organo preposto al fallimento; pubblico ufficiale) la reclamabilità al giudice degli atti da lui compiuti, e - con riguardo alla questione che qui interessa - a differenza delle disposizioni codicizie dettate per il curatore ereditario, prevede un procedimento di rendiconto speciale rispetto a quello ordinario di cui agli artt. 263 sgg. cpc (art. 116: presentazione del conto al giudice delegato; discussione; contestazioni risolte dal tribunale fallimentare; art. 39: liquidazione del compenso e delle spese con decreto del tribunale in base ad apposita tariffa ministeriale). Posto che al giudice camerale manca il potere "de quo" (specie se, nel frattempo, sia intervenuta l'accettazione del chiamato e la giacenza sia quindi "ipso jure" cessata) e posto che non può dubitarsi della natura decisoria del decreto in esame (incide direttamente su diritti soggettivi il cui accertamento è nel nostro ordinamento riservato in via esclusiva al giudice del processo contenzioso) consegue che si è in presenza di un'abnorme distorsione di funzioni che non può essere neutralizzata se non attraverso il rimedio estremo del ricorso in cassazione ex art. 111 Cost., sussistendo anche l'altro presupposto per la sua esperibilità, cioè il carattere definitivo del provvedimento. Infatti, il decreto emesso dal pretore di Genova, se non impugnato nel termine di legge, avrebbe acquistato efficacia e il curatore avrebbe potuto immediatamente eseguirlo essendo al possesso del compendio ereditario dal quale era stato autorizzato a prelevare il compenso liquidatogli. D'altra parte non può ritenersi che avrebbe dovuto essere impugnato con reclamo ex art. 739 coc (coordinato con l'art. 742 bis) in quanto, proprio perché l'anomalia invalidante consiste in una decisione in materia di diritti soggettivi adottata col rito camerale e non col rito contenzioso, il giudice del reclamo, dovendo procedere anch'egli con lo sesso rito camerale, avrebbe perpetuato e non eliminato l'invalidità.

Non si può consentire perciò con Cass. nn. 419-63 e 4433-85 le quali, dopo la cassazione del decreto camerale ex art. 111 Cost. - la prima per assoluto difetto di motivazione, la seconda per violazione del principio del contraddittorio - rinviano allo stesso pretore perché proceda col medesimo rito.

È esatto che se un provvedimento è decisorio (altrimenti non sarebbe ricorribile) deve essere motivato ed è altrettanto vero che anche nei procedimenti in camera di consiglio, ove esistano controinteressati al provvedimento chiesto, deve essere osservato il principio del contraddittorio (e la legge stabilisce in quali forme ciò va fatto) ma e l'antigiuridicità insanabile della trattazione col rito camerale - sia pure a contraddittorio integro - e della decisione con un provvedimento sia pure motivato - ma la cui motivazione non può che rispecchiare e adeguarsi alla sommarietà estrema del giudizio che conclude - che fanno la differenza e che impediscono il rinvio ex art. 383 cpc e quindi la proseguibilità con lo stesso rito.

Il rilievo - d'ufficio - dell'inesistenza di una norma che consenta la trattazione di controversia su diritti soggettivi col semplice rito camerale consente di dichiarare ammissibile il ricorso e contemporaneamente impone di cassare il decreto senza rinvio. La cassazione va naturalmente limitata ai capi impugnati, cioè la liquidazione del compenso e l'autorizzazione alla curatrice di prelevarlo direttamente dal compendio ereditario ancora in suo possesso. L'accenno alle spese liquidate a favore della curatrice stessa, contenuto nella parte conclusiva del ricorso, per non avere alcun riscontro nel testo dell'atto, che è tutto sviluppato sul compenso, non può ritenersi concretare un motivo di cassazione esaminabile.

Quanto alle "spese del cancelliere e stimatori", menzionate nel testo ma in relazione alle quali la ricorrente si limita a parlare di autorizzazione "non chiara" e dice che "sembrerebbero essere state liquidate in data anteriore al decreto", è evidente il difetto della necessaria specificità.

P.Q.M.

La Corte cassa senza rinvio il decreto emesso il 24 aprile 1993 dal Pretore di Genova nella parte in cui liquida il compenso, a favore della curatrice avvocata Silvana Benso, di lire sessantanove milioni (oltre I.V.A. e C.P.A.) ed autorizza la medesima curatrice a prelevare la somma di danaro dal compendio ereditario da consegnare agli eredi.

Condanna l'avvocata Silvana Benso al pagamento, in favore di Donatella Frisaldi, delle spese di questo giudizio, che liquida in complessive lire 2.717.650, di cui lire duemilionicinquecentomila per onorari.

Roma, 13 luglio 1995