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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18292 - pubb. 17/01/2017.

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Cassazione civile, sez. I, 10 Maggio 1974. Est. Valore.

Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Rendiconto del curatore - Mancata Approvazione - Conseguente giudizio - Ambito - Controllo della gestione - Accertamento della responsabilità del curatore - Inclusione


Il giudizio che si instaura, ai sensi dell'art 116 legge fallimentare in caso di mancata approvazione del conto della gestione del curatore può avere per oggetto non solo gli errori materiali, le omissioni e i criteri di conteggio, ma anche il controllo della gestione del curatore stesso e l'accertamento delle sue personali responsabilità per il compimento di Atti che abbiano arrecato pregiudizio alla massa o ai diritti dei singoli creditori. (massima ufficiale)