Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18351 - pubb. 31/10/2017

Interruzione del processo a seguito di fallimento e comunicazione a mezzo PEC dell'evento interruttivo

Cassazione civile, sez. VI, 15 Settembre 2017, n. 21375. Est. Tatangelo.


Fallimento – Interruzione del processo – Termine trimestrale per la riassunzione – Decorrenza – Conoscenza assistita da fede privilegiata

Fallimento – Interruzione del processo – Comunicazione della dichiarazione dell'evento interruttivo – P.E.C. – Equivalente a notificazione effettuata per mezzo del servizio postale



La dichiarazione di fallimento determina l'automatica interruzione del processo, con termine trimestrale per la riassunzione che decorre dalla data della conoscenza "legale" dell'evento, conoscenza cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione, assistita da fede privilegiata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La comunicazione della dichiarazione dell'evento interruttivo del giudizio effettuata a mezzo P.E.C. (dal difensore della parte interessata dall'evento al difensore della controparte), essendo equivalente a notificazione effettuata per mezzo del servizio postale, deve ritenersi idonea a dimostrarne la conoscenza legale da parte del destinatario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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