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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18381 - pubb. 04/11/2017.

Condominio minimo, nomina dell'amministratore e approvazione del regolamento di condominio


Cassazione civile, sez. VI, 11 Agosto 2017. Est. Scarpa.

Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze in tema di nomina dell'amministratore e di approvazione di regolamento di condominio


Instaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali e riscontrandosi la medesima situazione nel condominio cd. "minimo", ne discende che anche rispetto a quest'ultimo trova applicazione, sia per l'organizzazione interna dell'assemblea che per le situazioni soggettive dei partecipanti, la disciplina di cui agli artt. 1117 e ss. c.c., potendo pertanto in tal caso i condomini, in applicazione del principio maggioritario ed anche se in numero inferiore, rispettivamente, a quattro e dieci, nominare un amministratore ed approvare un regolamento. (Principio reso in fattispecie regolata, "ratione temporis", dalla disciplina anteriore a quella introdotta dalla l. n. 220 del 2012). (massima ufficiale)

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