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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18412 - pubb. 08/11/2017.

Esclusione della responsabilità solidale dell'intermediario per danni arrecati ai terzi


Cassazione civile, sez. III, 31 Luglio 2017. Est. Giuseppina Luciana Barreca.

Intermediario finanziario - Responsabilità solidale per i danni arrecati dalla condotta illecita del promotore finanziario - Esclusione - Condizioni - Violazione delle regole di condotta poste a tutela del risparmio - Consapevolezza da parte dell'investitore - Insufficienza - Connivenza o collusione con il promotore - Necessità - Onere della prova - Ripartizione


In tema di contratti di intermediazione finanziaria, al fine di escludere la responsabilità solidale dell'intermediario per gli eventuali danni arrecati ai terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, non è sufficiente la mera consapevolezza da parte dell'investitore della violazione da parte del promotore delle regole di comportamento poste a tutela dei risparmiatori, ma occorre che i rapporti tra promotore ed investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplina legale. Incombe all'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario quello di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore. (massima ufficiale)

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