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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18419 - pubb. 09/11/2017.

Diffida del custode giudiziario ad eseguire opere di conservazione e messa in sicurezza del bene pignorato


Tribunale di Milano, 18 Ottobre 2017. Est. Piscopo.

Esecuzione immobiliare – Custode Giudiziario nominato ai sensi dell’art. 559 c.p.c. – Poteri – Responsabilità – Subingresso nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di diritto pubblico, dell’esecutato – Esclusione – Adozione di ordinanza dirigenziale da parte dell’amministrazione comunale direttamente nei confronti del custode – Illegittimità

Esecuzione immobiliare – Adozione di ordinanza dirigenziale impositiva di un facere al custode giudiziario – Illegittimità – Onere di impugnativa – Sussistenza


E’ illegittima l’ordinanza dirigenziale emessa da un comune a carico del custode giudiziario nominato ai sensi dell’art. 559, comma quarto, c.p.c. art. 559 c.p.c. che lo diffidi ad eseguire opere di conservazione e/o messa in sicurezza del bene pignorato, non subentrando il custode nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di diritto di pubblico, facenti capo alla persona fisica o giuridica assoggettata all’espropriazione, ma assolvendo la sua figura a funzioni prettamente agevolative della liquidazione dell’immobile pignorato. (Matteo Tassi) (Girolamo Venturella) (riproduzione riservata)

L’ordinanza dirigenziale impositiva di un facere, sotto comminatoria di sanzioni, diretta al custode giudiziario nominato ai sensi dell’art. 559 c.p.c. deve ritenersi illegittima. Il custode è perciò tenuto a richiederne l’immediata revoca, in via di autotutela, assegnando a tal fine un congruo termine all’amministrazione comunale, decorso il quale il custode dovrà senz’altro impugnare siffatta ordinanza dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale. (Matteo Tassi) (Girolamo Venturella) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli Avv.ti Matteo Tassi e Girolamo Venturella, docenti a contratto SSPL Università di Parma


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