Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità possono soltanto formare oggetto di ricorso per cassazione
Cassazione civile, sez. I, 25 Settembre 2017. Est. Campanile.
Giudice di pace - Sentenza pronunciata secondo equità - Ammissibilità dell'appello - Esclusione - Rilievo d'ufficio - Configurabilità
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità possono, ai sensi dell'art. 339, comma 3 c.p.c., soltanto formare oggetto di ricorso per cassazione e sono, pertanto, inappellabili. L'inammissibilità dell'appello, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità. (massima ufficiale)