Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18457 - pubb. 16/11/2017

Competenza del tribunale fallimentare per la restituzione dei rimborsi ex art. 2467 c.c.

Cassazione civile, sez. VI, 24 Ottobre 2017, n. 25163. Est. Mercolino.


Fallimento – Finanziamento soci ex art. 2467 c.c. – Rimborso – Restituzione – Competenza Tribunale Fallimentare – Regolamento di Competenza



Nell’ambito della disciplina introdotta dell’art. 2467, co. 1, c.c. occorre distinguere tra la regola dettata dalla prima parte, che dispone la postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci, come qualificati dal secondo comma, rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, ed il rimedio previsto dalla seconda parte della medesima disposizione, che pone a carico dei soci l’obbligo di restituire i rimborsi ottenuti nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società. Tale rimedio, pur costituendo applicazione della predetta regola, è destinato a operare esclusivamente in caso di fallimento della società, come reso evidente dal riferimento temporale adottato ai fini dell’individuazione dei rimborsi soggetti a restituzione, che, presupponendo l’intervenuta dichiarazione di fallimento, consente di riconoscere esclusivamente al curatore, in rappresentanza della massa dei creditori, la legittimazione all’esercizio dell’azione restitutoria.

L’azione di restituzione prevista dalla seconda parte dell’art. 2467, co. 1, c.c. trae origine dal fallimento. Pertanto, non può trovare applicazione la competenza speciale delle sezioni specializzate in materia di impresa, prevista dall’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, come modificato dall’art. 2, co. 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, restando la controversia devoluta alla competenza funzionale del tribunale che ha dichiarato il fallimento, ai sensi dell’art. 24 della legge fall. (Pietro Bianchi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Pietro Bianchi


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