Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18544 - pubb. 11/01/2017

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Cassazione civile, sez. I, 05 Aprile 2013, n. 8427. Est. Cristiano.


Riapertura del fallimento - Risoluzione del concordato - Instaurazione di un nuovo procedimento concorsuale - Esclusione - Reviviscenza della originaria procedura fallimentare - Configurabilità - Risoluzione pronunciata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007 relativa a concordato fallimentare omologato anteriormente al d.lgs. n. 5 del 2006 - Disciplina applicabile - Individuazione



La riapertura del fallimento conseguente alla risoluzione del concordato fallimentare comporta la reviviscenza dell'originaria procedura concorsuale, e non una nuova, autonoma procedura. Ne consegue che ove tale risoluzione, benché pronunciata successivamente all'entrata in vigore dei d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169, riguardi un concordato fallimentare omologato anteriormente ad essi, si producono gli effetti di cui agli artt. 122 e 123 legge fall., nei rispettivi testi previgenti, ed al fallimento riaperto, in quanto nuova fase di una procedura che era stata definita secondo la legge anteriore, continuano ad applicarsi le norme preesistenti, atteso il chiaro tenore testuale dell'art. 22 del citato d.lgs. n. 169 del 2007. (massima ufficiale)


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