ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18568 - pubb. 30/11/2017.

Mancanza di forma scritta del contratto di conto corrente e rideterminazione del saldo con espunzione di ogni onere economico applicato, interessi compresi


Tribunale di Pescara, 22 Novembre 2017. Est. Bernardi.

Contratto di conto corrente - Nullità ex art. 117 TUB per mancanza di forma scritta - Rideterminazione del saldo con espunzione di ogni onere economico senza applicazione di alcun tasso debitore (quesiti al CTU)


Stante il principio nomofilattico sancito da Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-03-2017, n. 5609, Pres. Vivaldi, Rel. D’Arrigo, per il quale “la mancanza di forma scritta per il contratto di apertura del conto corrente n. OMISSIS) dovrebbe comportare la nullità dell’intero rapporto ai sensi dell’art. 117, commi 1 e 3, T.U.B. con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi percepiti”, nell’ipotesi in cui in l’attore correntista eccepisca la mancanza della forma scritta del contratto di conto corrente e la banca convenuta non dimostri il contrario a mezzo deposito dei contratti in giudizio, il CTU deve procedere al ricalcolo del saldo del conto corrente espungendo ogni onere economico a titolo di anatocismo, interessi a debito, spese, CMS, commissioni di affidamento e tenuta conto comunque denominate, intra fido ed extra fido, antergazione e postergazione valute, senza applicazione, in luogo dei tassi debitori convenzionali, di alcun tasso debitore, neanche quello legale”. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Dario Nardone


Il testo integrale