Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18570 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Trento, 07 Novembre 2017. .


Fallimento - Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori - Decorrenza del termine per l’impugnazione - Conoscibilità con l’ordinaria diligenza



Una ricostruzione ermeneutica dell’art. 36 l. fall., che equipara la conoscenza effettiva ed integrale dell’atto da impugnare alla sua conoscibilità con l’uso dell’ordinaria diligenza, non comporta alcuna compromissione del diritto di difesa della parte legittimata al reclamo e realizza un equilibrato contemperamento degli interessi in gioco: non pare, infatti, ragionevole che le esigenze di speditezza della procedura, rispondenti ad un interesse pubblico, possano soccombere pur quando l’onere di diligenza richiesto alla parte si presenti minimo, consistendo nella semplice presentazione di una tempestiva istanza di accesso agli atti. Al tempo stesso, questa ricostruzione appare coerente col disposto dell’art. 26 l.fall., ove l’esigenza di consolidamento degli atti della procedura è talmente avvertita che tale effetto consegue, “in ogni caso”, al decorso del termine di novanta giorni dal compimento dell’atto, e quindi anche a prescindere dalla sua conoscenza o conoscibilità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)