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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1858 - pubb. 16/10/2009.

Risoluzione del concordato preventivo, fallimento, opposizione e litisconsorzio


Cassazione civile, sez. I, 30 Ottobre 2008. Est. Salmè.

Procedimento civile – Litisconsorzio – Necessario – In genere – Fallimento di una società con estensione ai soci illimitatamente responsabili – Opposizione alla dichiarazione di fallimento proposta dai soci – Giudizio conseguente – Litisconsorzio necessario con la società – Sussistenza – Esclusione – Tutela dell'interesse della società fallita alla partecipazione al giudizio di opposizione instaurato dai soci – Sussistenza – Facoltà di intervento ex art. 105, comma secondo, cod. proc. civ. – Configurabilità.


In tema di fallimento dichiarato in esito alla risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni a carico di società di persone, con estensione ex art. 147 legge fall. ai soci illimitatamente responsabili, nel giudizio di opposizione instaurato da questi ultimi non sussiste litisconsorzio necessario in capo alla società, considerato che il diritto di difesa dell'originario soggetto fallito trova adeguata tutela nella possibilità di partecipare al giudizio di opposizione spiegando in esso intervento volontario ex art. 105, secondo comma, cod. proc. civ.. (fonte CED – Corte di Cassazione)

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