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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18599 - pubb. 06/12/2017.

Controversia tra ex socio e società successivamente fallita e opponibilità al fallimento della clausola compromissoria


Tribunale di Bari, 29 Novembre 2017. Est. Ruffino.

Controversia tra ex socio e società successivamente fallita - Clausola compromissoria presente nello statuto sociale (nella specie per arbitrato irrituale) - Eccezione di opponibilità della detta clausola anche al Fallimento - Sussistenza


In ordine all’opponibilità della clausola compromissoria al Fallimento che agisca vantando un proprio credito verso un terzo, la giurisprudenza ha chiarito che - a differenza dell’opposto caso in cui il credito sia azionato nei confronti dell’impresa fallita, sicché la clausola arbitrale non consente di derogare al procedimento di verifica del passivo e all’accertamento nelle forme previste dall'art. 52, secondo comma, l.f., al fine di assicurare il rispetto della par condicio creditorum – il curatore, che subentri in un contratto stipulato dal fallito contenente una clausola compromissoria, non può disconoscere ta-le clausola (Cass. n. 13089/2015 e n. 6165/2003). A ciò si aggiunge che “l'eccezione con la quale si deduca l'esistenza (o si discuta dell'ampiezza) di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell'autorità' giudiziaria (come nel diverso caso di clausola compromissoria per arbitrato rituale), ma contesta la proponibilità della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunziando alla tutela giurisdizionale. La suddetta eccezione non ha pertanto natura processuale ma sostanziale e introduce una questione preliminare di merito in relazione all'esistenza o meno della suddetta rinuncia” (Cass. n. 7525/2007 e n. 4845/2000). (Antonello Falco) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Antonello Falco


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