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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18701 - pubb. 09/01/2018.

Non cumulabilità degli interessi moratori e corrispettivi ai fini usura e clausole di deroga alla disciplina legale della fideiussione


Tribunale di Velletri, 19 Dicembre 2017. Est. Francesca Aratari.

Contratti bancari – Usura – Calcolo – Sommatoria interessi corrispettivi e moratori – Esclusione

Contratti bancari – Garanzie – Fideiussione – Liberazione del fideiussore per obbligazione futura – Fideiussore amministratore della debitrice – Esclusione

Contratti bancari – Garanzie – Fideiussione – Deroga alle azioni del creditore verso il debitore principale entro sei mesi – Validità


Il tasso degli interessi moratori previsti in un contratto di mutuo non può essere sommato a quello degli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

La mancata richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 1956 c.c. non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev’essere presunta tale, come nell’ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o comunque la ricopriva al momento del rilascio della fideiussione. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

E’ valida ed efficace, perché rientrante nella disponibilità delle parti, la clausola contenuta in una fideiussione secondo la quale “i diritti derivanti all’azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino s totale estinzione di ogni altro suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall’art. 1957 c.c., che si intende derogato”. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Francesco Mainetti


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