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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18794 - pubb. 20/01/2018.

Revoca dell’ammissione al concordato, natura dell'istituto, pregiudizio per la massa creditoria e finalità dolosa decettiva


Tribunale di Rovigo, 05 Gennaio 2018. Pres., est. Martinelli.

Concordato preventivo - Revoca dell’ammissione e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura - Natura dell'istituto - Sussistenza di un pregiudizio per la massa creditoria e una finalità dolosa decettiva

Concordato preventivo - Revoca dell’ammissione - Atti in frode - Stipula di un contratto in difetto della autorizzazione - Mancanza di danno


La fattispecie di cui all’art. 173 l.fall. si configura come ipotesi di illecito strutturante sulla falsariga di quelle penali, richiedendo non solo la condotta frodatoria (o comunque vietata), ma anche la sussistenza di un pregiudizio per la massa creditoria e una finalità dolosa decettiva. (Marco Greggio) (riproduzione riservata)

Non implica una condotta frodatoria la stipula di un contratto in difetto della autorizzazione ai sensi dell’art. 161, comma 7, l.fall., nel caso in cui la proposta contrattuale sia stata informalmente depositata prima del deposito della domanda di concordato e se alcuni giorni dopo tale domanda sia stata richiesta espressamente l’autorizzazione alla stipulazione del contratto, ove si rilevi che il mantenimento del contratto non abbia portato alcun danno, ma verosimilmente un vantaggio alla massa dei creditori, consentendo un’offerta di acquisto del ramo d’azienda sulla base della quale verrà disposta una gara competitiva, ai sensi dell’art. 163-bis l.fall.

Infatti, l’utilizzo dell’espressione “o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori” – di cui al terzo comma dell’art. 173 l.fall. – avvalora l’idea che il compimento di un atto non autorizzato di per sé non integri la fattispecie in assenza della finalità decettiva e di un concreto pregiudizio per i creditori. (Marco Greggio) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Marco Greggio


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