Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18813 - pubb. 23/01/2018

Inadempimento del concordato e dichiarazione di fallimento decorso l'anno di cui all'art. 184 l.f. o per nuove obbligazioni

Cassazione civile, sez. VI, 11 Dicembre 2017, n. 29632. Est. Ferro.


Concordato preventivo - Inadempimento ai debiti falcidiati - Istanza di fallimento - Ammissibilità

Concordato preventivo - Inadempimento - Istanza di fallimento - Eccezione opponibile dal debitore

Concordato preventivo - Inadempimento - Istanza di fallimento - Ammissibilità - Decorso dell'anno di cui all'art. 184 l.f. - Irrilevanza - Istanza proponibile anche dal PM e dai nuovi creditori



Non vi sono preclusioni alla dichiarazione di fallimento di società con concordato preventivo omologato ove si faccia questione dell'inadempimento di debiti già sussistenti alla data del ricorso per concordato che con l'omologazione siano stati modificati, dovendosi comunque verificare all'epoca della decisione così sollecitata i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l.fall.

In tal caso, l'azione esperita dal creditore costituisce legittimo esercizio della propria autonoma iniziativa ex art. 6 l.fall., non condizionata dal precetto di cui all'art. 184 l.fall. e dunque a prescindere dalla risoluzione del concordato preventivo, il cui procedimento andrebbe attivato solo se l'istante facesse valere non il credito nella misura ristrutturata (e dunque falcidiata) ma in quella originaria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Al creditore che chieda il fallimento del debitore ammesso a concordato concordato preventivo omologato, è possibile opporre la pendenza dell'esecuzione dello stesso e che dunque l'inadempimento di una o più obbligazioni concordatarie si giustifica con la sequenza dei pagamenti previsti nel piano.

Quando tuttavia possa considerarsi cessata la fase esecutiva con esaurimento dell'attivo o sia dimostrata l'inidoneità delle attività al rispetto degli obblighi assunti con il concordato, è possibile provocare il giudizio sulla solvibilità dell'impresa ai sensi degli artt. 6, 7 e 15 l.fall. assumendo, ove necessario, come fatto sopravvenuto ogni circostanza successiva alla omologazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Una volta che sia stato omologato il concordato preventivo e sia scaduto il termine per la sua risoluzione (o rigettata la relativa domanda), il debitore continua ad essere obbligato agli obblighi di adempimento, per cui si riapre lo scenario comune delle possibili iniziative dirette a farne accertare l'insolvenza, con possibilità di proporre istanza di fallimento non solo per i creditori già concorsuali nella misura falcidiata, ma anche dal P.M. e dallo stesso debitore, oltre che dai nuovi creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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