Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18816 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. VI, 11 Dicembre 2017. .


Concordato preventivo - Inadempimento - Istanza di fallimento - Ammissibilità - Decorso dell'anno di cui all'art. 184 l.f. - Irrilevanza - Istanza proponibile anche dal PM e dai nuovi creditori



Una volta che sia stato omologato il concordato preventivo e sia scaduto il termine per la sua risoluzione (o rigettata la relativa domanda), il debitore continua ad essere obbligato agli obblighi di adempimento, per cui si riapre lo scenario comune delle possibili iniziative dirette a farne accertare l'insolvenza, con possibilità di proporre istanza di fallimento non solo per i creditori già concorsuali nella misura falcidiata, ma anche dal P.M. e dallo stesso debitore, oltre che dai nuovi creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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