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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18820 - pubb. 23/01/2018.

Rettifica del genere: se non ci sono figli e coniuge, la domanda può essere proposta con ricorso


Tribunale di Roma, 20 Gennaio 2017. Est. Monica Velletti.

Rettificazione del genere – Procedimento ex art. 31 dlgs n. 150 del 2011 – Assenza di figli o coniuge – Rito – Introduzione della causa con ricorso – Sussiste

Rettificazione del genere – Intervento chirurgico – Necessità – Esclusione


In materia di rettificazione del genere, la domanda può essere proposta nelle forme del ricorso, in luogo dell’atto di citazione come previsto dall’art. 31 d.lgs. n.150/2011, là dove la parte ricorrente risulti non coniugata e senza prole, si da doversi volgere la causa nel contraddittorio del solo Pubblico ministero: infatti, la proposizione della domanda nelle forme del ricorso non lede il contraddittorio e si presenta più consona ad assicurare le esigenze di celerità insite nel procedimento e connesse alla tutela della salute del ricorrente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La domanda di rettificazione del genere può essere accolta là dove appaia accertato alla luce dei contenuti delle certificazioni mediche depositate che sia necessario autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psico fisica della ricorrente. L’accoglimento della domanda non impone il trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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