Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18822 - pubb. 24/01/2018

Amministrazione straordinaria, contratti in corso e determinazione espressa del Commissario straordinario

Cassazione civile, sez. I, 18 Gennaio 2018, n. 1195. Est. Campese.


Amministrazione straordinaria (d. lgs. n. 270/1999) – Art. 50 – Contratti in corso al momento dell’apertura della procedura – Determinazione del Commissario straordinario – Necessità

Amministrazione straordinaria (d. lgs. n. 270/1999) – Art. 50 – Contratti in corso al momento dell’apertura della procedura – Disdetta – Recesso contraente in bonis – Illegittimità – Sussistenza



La stabilizzazione dei rapporti contrattuali in corso al momento dell’apertura dell’amministrazione straordinaria consegue non al mancato esercizio tout court della facoltà di scioglimento da parte del commissario straordinario, ma alla sua positiva determinazione di subentrare nei rapporti in questione. Una indiretta ma evidente conferma di una simile conclusione proviene dall’art. 1-bis della legge n. 166 del 2008 che chiarisce, con interpretazione autentica, che il secondo comma dell’art. 50 del d.lgs. n. 270/1999 va inteso nel senso  per cui l’esecuzione del contratto, o la richiesta di sua esecuzione da parte del commissario, non precludono a quest’ultimo la facoltà di scioglimento, che rimane impregiudicata, né comportano, fino all’espressa dichiarazione di subentro del commissario stesso, l’attribuzione all’altro contraente  dei  diritti previsti dall’art. 51, commi 1 e 2, in caso di subingresso da parte dell’ufficio commissariale. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Fino a quando la facoltà di scioglimento non viene esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione e resta insensibile ad ogni evento modificante per dare tempo al commissario di formulare la sua scelta. In caso di disdetta del contratto esercitata ante diem dal contraente in bonis, questa altro non costituisce che un recesso, posto che i diversi termini impiegati sono da considerare alla stregua di sinonimi perché in ogni caso incidono - ponendone fine - su un rapporto negoziale che sarebbe, in mancanza, continuato. Sono riconducibili al genere del recesso pure le specie denominate disdetta e/o similia, essendo, quindi, sempre figura di recesso, “evento modificante”, quella disdetta che vale, come si usa dire, “recesso determinativo”, in quanto la inesecuzione del programma viene differita alla scadenza di un termine di preavviso tale da lasciar interrompere la continuazione altrimenti automatica di un rapporto contrattuale destinato a seguire nel tempo. Il contraente in bonis è obbligato (anzi vive una condizione di pati) ad attendere le scelte del commissario straordinario e nulla può fare, tantomeno recedere illegittimamente, se non mettere in mora il commissario a norma dell’art. 50 del d.lgs. n. 270/1999 una volta che il Ministero ne abbia autorizzato il programma, sempreché prima non sia intervenuta la scadenza naturale del contratto. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


Il testo integrale


 


Testo Integrale