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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18840 - pubb. 25/01/2018.

NO alla dieta vegana imposta ai figli


Tribunale di Roma, 07 Ottobre 2016. Est. Monica Velletti.

Conflitto genitoriale - Dieta vegana - Esclusione - Riferimento all’alimentazione erogata dalle strutture pubbliche ai minori

Frequentazioni padre-figlia - Ostacolo - Malattia - Solo se idonea a precludere lo spostamento - Certificazione sanitaria - Necessità - Sussiste


L’art. 337-ter c.c. stabilisce che in regime di affidamento condiviso la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative, all’istruzione, educazione, salute e alla scelta della residenza abituale devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli; in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. La decisione relativa al regime alimentare del figlio minore deve indubbiamente essere considerata di maggiore interesse, inerendo la salute del figlio. In presenza di contrasto genitoriale sulla dieta che il figlio deve seguire, il giudice può decidere valutando in primo luogo eventuali ragioni di carattere medico che possano imporre particolari restrizioni alimentari, dovendo in assenza di tali specifiche limitazioni applicare parametri di normalità statistica che impongono di far seguire ai figli minori un regime alimentare privo di restrizioni. A prescindere, infatti, dalle specifiche convinzioni di ognuno, qualora debbano essere compiute scelte che superino il disaccordo tra i genitori, occorre riferirsi alle condotte normalmente tenute dai genitori nella generalità dei casi per la cura e l’educazione dei figli. Il regime alimentare normalmente seguito nelle scuole è quello che prevede l’introduzione nella dieta di qualunque alimento senza restrizioni. Ciò fa presumete che le strutture a ciò deputate (Ministero della Salute e della Pubblica Istruzione) abbiano ritenuto che ciò garantisca la corretta crescita dei minori. La presenza di un regime alimentare sottoposto allo stretto controllo pubblico delle mense presenti nelle istituzioni scolastiche, scongiura i rischi prospettati dalla resistente che la minore possa essere pregiudicata nella corretta crescita inserendo nella dieta carne, pesce o cibi confezionati, poiché aderendo a tale prospettazione dovrebbe ritenersi che nelle mense scolastiche venga compromessa la salute di tutti i bambini che seguono un “normale” regime alimentare.
Risulta pertanto accertato che non vi sono ragioni connesse alla salute della figlia (allergie, intolleranze etc.) sottese a tale opzione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In considerazione della conflittualità tra i genitori che impedisce ogni idonea comunicazione può essere previsto che il calendario di frequentazioni stabilite dal giudice non possa essere modificato per alcuna ragione salva eventuale malattia della minore debitamente certificata da pediatra del Servizio Sanitario nazionale, certificazione che deve contenere espresso riferimento che la malattia non consente lo spostamento della minore, potendo la figlia in caso di mera indisposizioni o di malattia non grave, che ne consenta lo spostamento raggiungere e permanere presso l’abitazione del padre che sarà onerato delle relative cure, certificazione da inviare al servizio socio assistenziale incaricato del monitoraggio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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