Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18854 - pubb. 01/07/2010

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Appello Genova, 17 Luglio 2017. .


Fallimento – Dichiarazione – Presupposti – Reclamo – Prova – Bilanci degli ultimi tre esercizi, approvazione, deposito presso il registro imprese, ed inattendibilità da valutarsi circa tempi e modi della loro approvazione



In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, legge fall., è necessaria l’allegazione dei bilanci degli ultimi tre esercizi (che peraltro l'imprenditore è già tenuto a depositare, ex art. 15, comma 4, legge fall.), in quanto questi costituiscono la base documentale imprescindibile, pur non integrando anche una prova legale, tant’è che possono essere ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, qualora, ad esempio, detti bilanci non siano stati ritualmente approvati, o non siano stati depositati nel registro delle imprese, oppure tenendo conto dei relativi tempi di approvazione e di deposito rispetto alle tempistiche della procedura prefallimentare, con la conseguenza che, in tale eventualità, l'imprenditore rimane diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità da se invocati. (Matteo Nerbi) (Paolo Martini) (riproduzione riservata)


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