Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18856 - pubb. 10/01/2017

Perdita della capacità processuale del fallito di stare in giudizio

Cassazione civile, sez. III, 05 Febbraio 2014, n. 2608. Est. Rossetti.


Fallimento - Perdita della capacità di stare in giudizio - Domanda proposta personalmente nei suoi confronti - Ammissibilità - Limiti - Condizioni



La perdita della capacità processuale del fallito nel periodo compreso tra la dichiarazione di fallimento e la chiusura della procedura non è assoluta, ma relativa, con la conseguenza che il creditore può convenire in giudizio il fallito personalmente, per chiedere nei suoi confronti la condanna al pagamento di un credito estraneo alla procedura fallimentare, da far valere subordinatamente al ritorno «in bonis» del convenuto. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale