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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18861 - pubb. 10/01/2017.

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Cassazione civile, sez. VI, 25 Marzo 2013, n. 7407. Est. Ragonesi.

Fallimento - Impugnazione dei crediti ammessi - Formazione dello stato passivo - Regime intermedio di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 ed anteriore al d.lgs. n. 169 del 2007 - Provvedimenti del giudice delegato - Impugnabilità da parte del fallito - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni


In tema di procedure concorsuali, non sussiste - anche nel regime intermedio di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 ed anteriore al d.lgs. n. 169 del 2007 - la legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo , non solo perché privi di definitività e con efficacia meramente endoconcorsuale, ma anche per quanto disposto dall'art. 43 legge fall., che sancisce, per i rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento, la legittimazione esclusiva del curatore, nonché per l'espressa previsione di cui all'art. 98 legge fall., a tenore del quale il decreto con cui il giudice rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile di denunzia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche ivi disciplinate, esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i quali non figura il fallito. (massima ufficiale)

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