Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18877 - pubb. 10/01/2017

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Cassazione civile, sez. III, 28 Febbraio 2008, n. 5272. Est. Federico.


Revocatoria ordinaria - Proposizione dell'azione da parte del creditore individuale - Successivo fallimento del debitore - Legittimazione del curatore - Sussistenza - Mancata costituzione in giudizio - Legittimazione del creditore alla prosecuzione dell'azione - Effetti - Inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale - Conseguente configurabilità del diritto alla soddisfazione del credito mediante espropriazione forzata individuale



L'azione revocatoria ordinaria può essere validamente proseguita dal singolo creditore, anche dopo il fallimento del debitore, in quanto la sopravvenuta legittimazione del curatore non ha carattere esclusivo e non determina l'improseguibilità dell'azione individuale. Pertanto, in caso di sopravvenuto fallimento del debitore dopo la sentenza di primo grado e di mancata costituzione del curatore nel giudizio d'appello, il creditore può, comunque, ottenere la declaratoria d'inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale e soddisfare il proprio credito mediante l'espropriazione forzata del bene oggetto della pronuncia. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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