Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18883 - pubb. 10/01/2017

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Cassazione civile, sez. I, 10 Gennaio 2005, n. 292. Est. Plenteda.


Legittimazione processuale - Del fallito - Esclusione - Limiti - Conseguenze - Sentenza pronunciata nei confronti del fallimento - Termine di impugnazione - Decorso - Dalla notificazione della sentenza al curatore



In materia fallimentare, la legittimazione processuale del fallito rispetto ai diritti patrimoniali astrattamente suscettibili di entrare a far parte della massa fallimentare sussiste esclusivamente nel caso di inerzia degli organi fallimentari ed ha, quindi, carattere sostitutivo della legittimazione spettante a questi ultimi, sicchè il termine breve per l'impugnazione della sentenza pronunciata nei confronti del fallimento decorre in ogni caso dalla notificazione della sentenza al curatore fallimentare, essendo quest'ultimo l'unico soggetto processualmente legittimato a riceverla. (massima ufficiale)


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