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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18893 - pubb. 10/01/2017.

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Cassazione civile, sez. I, 25 Luglio 2002. Est. Maria Rosaria Cultrera.

Revocatoria ordinaria - Proposizione da parte del creditore - Sopravvenienza del fallimento del debitore - Conseguenze - Legittimazione esclusiva del curatore alla prosecuzione dell'azione - Sussistenza - Legittimazione del creditore procedente - Esclusione - Conseguenze processuali - Subingresso del curatore nel giudizio di appello - Partecipazione a titolo di terzo interveniente in causa - Esclusione - Partecipazione in forza di una propria ed autonoma legittimazione - Configurabilità


Il principio secondo il quale, dopo la dichiarazione di fallimento, la legittimazione a proporre le azioni a tutela della massa - tra cui la revocatoria ordinaria - spetta, in via esclusiva, al curatore comporta che, ove l'"actio pauliana" sia stata introdotta dal creditore individuale prima dell'apertura della procedura concorsuale, egli perde ogni legittimazione alla prosecuzione del giudizio (nella specie, di appello), essendo destinato a subentrargli il curatore fallimentare, in forza, peraltro, di una propria ed autonoma legittimazione, non assimilabile a quella dell'interveniente in qualità di terzo, ex art. 105 cod. proc. civ. (qualità cui conseguirebbe, per converso, un'ipotesi di preclusione alla prosecuzione del giudizio, in grado di appello, ex artt. 304, 404 cod. proc. civ.). (massima ufficiale)

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