Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18894 - pubb. 10/01/2017

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Cassazione civile, sez. I, 22 Giugno 2001, n. 8530. Est. Fioretti.


Processi in corso - Interruzione automatica - Ammissibilità - Esclusione - Intervenuta dichiarazione di fallimento di una parte - Dichiarazione in udienza o notificazione alle altre parti ad opera del procuratore della stessa - Omissione - Conseguenza - Sentenza - Inopponibilità alla massa dei creditori - Impugnazione della sentenza da parte della curatela fallimentare - Richiesta di pronuncia di detta inopponibilità - Inammissibilità



La dichiarazione di fallimento di una parte, avvenuta dopo la sua costituzione in giudizio, non determina l'automatica interruzione del processo, non esistendo in materia fallimentare alcuna disposizione che deroghi al principio sancito dall'art. 300 cod. proc. civ., secondo cui l'interruzione del processo a seguito della perdita della capacità della parte costituita si verifica soltanto quando il procuratore della stessa dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l'evento interruttivo. In difetto di tale dichiarazione o notificazione il processo prosegue tra le parti originarie e l'eventuale sentenza pronunciata nei confronti del fallito non è nulla, ne' "inutiliter data", bensì soltanto inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali il giudizio in tal modo proseguito costituisce "res inter alios acta". Tuttavia, qualora la sentenza di primo grado venga appellata dalla curatela fallimentare, il curatore del fallimento non può pretendere che la sentenza stessa sia dichiarata inopponibile al fallimento, dal momento che la dichiarazione di inopponibilità presuppone il permanere di una situazione di terzietà che con la impugnazione viene meno, avendo la curatela in tal modo fatto proprio il processo in corso. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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