Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18898 - pubb. 10/01/2017

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Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 19 Novembre 1999, n. 12879. Est. Filadoro.


Difetto di legittimazione processuale del fallito - Rilevabilità esclusiva da parte del curatore del fallimento - Rilevabilità d'ufficio o su eccezione della controparte - Esclusione



Il difetto di legittimazione processuale del fallito è eccezione rilevabile solo dal curatore del fallimento e non può, quindi, essere rilevata d'ufficio o proposta dalla controparte. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario DELLI PRISCOLI - Presidente -

Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -

Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -

Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Consigliere -

Dott. Camillo FILADORO - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

UFI UNIVERSAL FILTER INTERNATIONAL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO MELUCCO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RODOLFO FACCINI, RAFFAELLO FALCO, REMO MENEGHELLO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

ZUCCA MAGDA MABEL;

- intimata -

e sul 2^ ricorso n^ 07933/97 proposto da:

ZUCCA MAGDA MABEL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BAIAMONTI 4, presso lo studio dell'avvocato BISAZZA TERRACINI XI rappresentata e difesa dall'avvocato GIULIANO MILIA, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonché contro

UFI UNIVERSAL FILTER INTERNATIONAL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO MELUCCO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RODOLFO FACCINI, RAFFAELLO FALCO, REMO MENEGHELLO, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 351/96 del Tribunale di PESCARA, depositata il 21/11/96 R.G.N. 213/92;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/99 dal Consigliere Dott. Camilla FILADORO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso rigetto del ricorso principale, accoglimento del primo motivo ricorso incidentale, rigetto nel resto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 21 novembre 1996, il Tribunale di Pescara, decidendo sull'appello principale della Universal Filter International spa e su quello incidentale di Zucca Magda Mabel avverso la sentenza del locale Pretore del 15 novembre 1991, condannava la società UFI a pagare alla ex agente Zucca la somma di lire 237.343.237 oltre interessi e rivalutazione ed all'accantonamento del FIRR e alla regolarizzazione della posizione ENASARCO.

In ordine al primo motivo dell'appello principale della società, dopo aver rinnovato la consulenza tecnica di ufficio, i giudici di appello osservavano che i calcoli riguardanti le provvigioni maturate dalla Zucca svolti in primo grado erano corretti, trovando conferma nei dati contabili e nella dichiarazione del 18 ottobre 1985, dalla quale risultava che la Zucca non aveva alcun debito nei confronti della società.

In accoglimento dell'appello incidentale della Zucca, il Tribunale riconosceva alla stessa interessi e rivalutazione sulle stesse provvigioni. Quanto poi al secondo motivo di appello, sulla base della documentazione prodotta, il Tribunale concludeva che:

-il primo rapporto di agenzia doveva considerarsi a termine. Le parti avevano infatti stipulato il primo contratto per una durata di un anno, dal 1 settembre 1972, con la previsione della proroga tacita di anno in anno (salvo disdetta da inviare entro il mese di maggio). Poiché nel caso di specie la società aveva inviato la disdetta del primo rapporto solo il 1^ luglio 1980 (nell'erroneo presupposto della natura indeterminata del rapporto), il recesso doveva essere considerato anticipato: con la conseguenza che all'ex agente Zucca dovevano essere riconosciute la indennità di risoluzione del rapporto e quella suppletiva di clientela per il primo rapporto, a termine ma rinnovato di anno in anno. Inoltre era dovuto alla Zucca il risarcimento del danno per recesso ingiustificato prima della scadenza (che veniva liquidato con riferimento alla indennità di preavviso).

Per il secondo periodo, il Tribunale precisava che in data 16 febbraio 1981 le parti avevano concluso un nuovo contratto di agenzia, questa volta a tempo indeterminato con la previsione di un preavviso di quattro mesi (dopo il superamento del periodo di prova). Anche in questo secondo rapporto, la società UFI aveva risolto anticipatamente il contratto di agenzia senza alcun preavviso. Spettavano, pertanto, alla Zucca per questo secondo periodo tutte e tre le indennità previste dalla legge e dall'accordo (preavviso, risoluzione rapporto e indennità di clientela).

Il Tribunale respingeva l'appello incidentale della Zucca, spiegando che tutte queste indennità dovevano essere calcolate senza tener conto degli importi aggiuntivi dello star del credere, richiesti dalla Zucca, richiamando la decisione di primo grado secondo la quale la legge e l'accordo economico collettivo non prevedevano alcun importo aggiuntivo a favore dell'agente in considerazione del limite di star del credere concordato dalle parti.

Bisognava invece tener conto delle anticipazioni in merce effettuate dalla Zucca, poiché queste costituivano sostanzialmente delle spese sostenute dalla stessa per far fronte al contratto di agenzia. Il Tribunale pertanto effettuava i nuovi conteggi per tali voci, seguendo tuttavia sul punto la tesi interpretativa proposta dalla società UFI.

Sul terzo motivo dell'appello principale (riguardante l'imprecisione e lacunosità della prima consulenza tecnica di ufficio sul punto relativo ai rimborsi per le eccedenze di magazzino) il Tribunale condivideva infine le critiche sollevate dalla società. I giudici di appello ritenevano infondata la tesi della Zucca sulle giacenze negative di filtri in magazzino (osservando che la documentazione prodotta non era attendibile perché proveniente dalla stessa parte). Riconoscevano invece valore decisivo alla dichiarazione di provenienza della UFI, costituente un riconoscimento del debito della stessa società relativo al controvalore della giacenza negativa dei filtri (in pratica corrispondente alle anticipazioni effettuate dalla Zucca ed alla stessa non rimborsate dalla società UFI).

Sulle somme riconosciute alla Zucca, infine, il Tribunale riconosceva gli interessi e la rivalutazione, oltre il diritto all'accantonamento 5 ed alla regolarizzazione della posizione previdenziale della Zucca presso l'ENASARCO, secondo i conteggi predisposti dal nuovo consulente tecnico di ufficio, nominato in appello (in questo modo, il Tribunale accoglieva l'ultimo dei motivi dell'appello incidentale proposto dalla stessa Zucca.

Avverso tale decisione la UFI propone ricorso per cassazione, sorretto da quattro motivi.

Resiste la Zucca con controricorso a ricorso incidentale, illustrato da memoria, cui resiste la UFI con controricorso 6Lricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Devono innanzitutto essere riuniti i due ricorsi, proposti entrambi avverso la medesima decisione (art. 335 codice di procedura civile). Con il primo motivo, la ricorrente principale denuncia violazione di norme di diritto ed omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.

La società UFI aveva infatti eccepito in appello il difetto di legittimazione processuale della Zucca, già dichiarata fallita sin dal 1985. Il Tribunale aveva omesso qualsiasi motivazione su tale punto decisivo della controversia, senza neppure prenderlo in esame. La ricorrente ricorda che la stessa Zucca aveva prodotto nel giudizio dinnanzi al Pretore una sorta "di autorizzazione a proporre il giudizio" sottoscritta dal Giudice delegato al fallimento, ma nonostante ciò concludeva per la incapacità a stare in giudizio della Zucca, non risultando che nel nostro ordinamento sia previsto tale tipo di provvedimento.

Il motivo è inammissibile ancor prima che infondato. Il difetto di legittimazione processuale del fallito è eccezione rilevabile solo dal curatore del fallimento (Cass. 4865 del 1998, 3400 del 1997, 2306 del 1995, 11191 del 1993, 4079 del 1988, 1381 del 1987, 2544 del 1983. Contra, Cass. 9086 del 1998. V. anche Cass. 7320 del 1996 e 9086 del 1998) Poiché l'eccezione non è rilevabile d'ufficio e non può essere proposta dalla controparte, il Tribunale non aveva l'obbligo di pronunciarsi su di essa.

In ogni caso, l'eccezione, proposta solo nel corso del giudizio di appello, era da considerare tardiva, Nel caso di specie, vi è tuttavia di più, poiché l'autorizzazione concessa dal Giudice Delegato, con la quale si autorizzava la Zucca al ritiro della documentazione necessaria alla proposizione del ricorso, ancorché non prevista espressamente da alcuna norma giuridica, costituisce un preciso segnale di un disinteresse del curatore e della massa fallimentare che conferma la legittimazione ad agire del fallito. Con il secondo motivo, la ricorrente principale denuncia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. La ricorrente richiama le argomentazioni svolte dai giudici di appello in ordine al conteggio delle provvigioni, contestando le conclusioni cui è giunto il Tribunale. La società UFI osserva in particolare che in grado di appello non si sarebbe tenuto in alcun conto l'atto di transazione sottoscritto dalle parti in data 30 ottobre 1984, di fondamentale importanza ai fini della decisione della vertenza sul punto provvigioni, senza il quale il contenuto della dichiarazione del 10 gennaio 1985 risulta incomprensibile. Anche tale motivo è inammissibile ancor prima che infondato. A tale censura, infatti, è agevole obiettare che è compito esclusivo del giudice del merito quello di scegliere le fonti del suo convincimento e che la relativa motivazione può ben essere fatta anche "per relationem" con riferimento alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio: tanto più quando non risulti, come nel caso di specie, che avverso l'operato del consulente tecnico di ufficio siano state mosse, nel corso dello stesso giudizio di merito, specifiche contestazioni.

In ogni caso, va rilevato che l'omessa riproduzione del contenuto dell'atto di transazione nel ricorso preclude alla Corte il controllo sulla decisività del documento e quindi la valutazione della fondatezza del motivo.

Con il terzo motivo, la ricorrente principale denunzia la violazione dell'Accordo Economico Collettivo del 1956. Accordo reso valido "erga omnes" nel 1961, che all'art.1 escluderebbe dalla applicazione di tale normativa gli agenti che svolgono anche attività commerciale in proprio.

Tale questione -che involge l'apprezzamento di circostanze di fatto (quali prima tra tutte lo svolgimento di attività commerciale in proprio da parte dell'agente)- non è mai stata proposta nel corso dei giudizi di merito e deve quindi considerarsi inammissibile (Cass. 8352 del 18 settembre 1996, cfr. Cass. 5106 del 1995, 3810 del 1995).

Tra l'altro, la stessa società innanzi al Tribunale aveva invece sostenuto l'applicabilità di tali accordi per negare, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo stesso, qualsiasi fondamento delle pretese avversarie: v; pp.4-5 ricorso in appello dell'UFI. Il richiamo all'art.3 dell'Accordo per negare il diritto alla indennità di preavviso (non dovuta per essere stato il primo rapporto di agenzia a tempo determinato) è d'altra parte inconferente, perché il Tribunale non ha affatto riconosciuto il diritto della Zucca a tale indennità, ma l'ha presa solo a base di riferimento ai fini della liquidazione equitativa del danno conseguente al recesso ingiustificato dal contratto a termine.

Costituisce, infine, apprezzamento di fatto, non censurabile in questa sede di legittimità, la questione -pure sollevata nel terzo motivo del ricorso principale (pp. 13-14)- se il telegramma del 6 maggio 1981 potesse o meno essere inteso come dichiarazione di recesso dal secondo rapporto di agenzia a tempo indeterminato. Con il quarto ed ultimo motivo, la ricorrente rileva che erroneamente il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi riferimento all'avvenuto pagamento della somma di lire 237.343.237 effettuato dalla stessa società alla Zucca in forza del dispositivo della sentenza di primo grado. La UFI aveva specificamente richiesto che la Zucca fosse condannata alla restituzione della stessa somma, in accoglimento dell'appello principale (o che comunque si desse atto da parte dei giudici di appello che le somme corrisposte nel 1992 alla Zucca erano da ritenersi pienamente satisfattive di qualsiasi ragione dell'appellante incidentale).

La ricorrente principale chiede comunque che il dispositivo della sentenza di appello sia corretto nel senso già specificato. Anche tale motivo è infondato.

La domanda svolta dalla società UFI nel giudizio di appello doveva considerarsi funzionale a quella di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della decisione di primo grado, che si assumevano non dovute.

Una volta confermato - ed anzi aumentato- l'importo accertato dal Pretore, il Tribunale nulla doveva dire in ordine alla domanda di restituzione delle somme già corrisposte.

In ogni caso, il giudice non è tenuto a dare atto di eventuali pagamenti effettuati dalle partì, non avendo capacità di certificazione.

È appena il caso di aggiungere, infine, che la correzione della sentenza del giudice di appello non può essere richiesta alla Cassazione (Cass. 1348 del 6 febbraio 1995, 2596 del 30 maggio 1989, 5316 del 16 giugno 1987, 3843 del 10 giugno 1986). Quanto al primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla Zucca, con lo stesso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ed omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.

La Zucca osserva che, nel respingere il motivo di appello incidentale relativo al compenso provvigionale per lo star del credere, il Tribunale non ha tenuto conto ne' della documentazione prodotta ne' della normativa applicabile al caso di specie, incorrendo, pertanto , in un errore di valutazione.

Con motivazione integralmente richiamata sul punto dal Tribunale, il primo giudice ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di rigettare le domande della Zucca relative all'attribuzione ci un compenso aggiuntivo per lo "star del credere".

Il Pretore ha osservato che in entrambi i contratti la responsabilità della ricorrente per gli affari non andati a buon fine era stata limitata al 15% degli importi insoluti. Orbene, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass.18 maggio 1973 n. 1448, 27 novembre 1986 n. 7002) al contratto di agenzia non può applicarsi in via analogica l'art.1736 codice civile, in tema di contratto di commissione, poiché la responsabilità dell'agente per lo "star del credere" è disciplinata in modo specifico dall'accordo economico collettivo 20 giugno 1956, reso obbligatorio "erga omnes" dal D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 1450, (che limita la responsabilità dell'agente senza ulteriore compenso al 20% della perdita subita dal preponente), ovvero dalla più favorevole disciplina posta nei successivi accordi collettivi del settore (qualora le parti vi abbiano aderito), che adottano il più ristretto limite del 15% (Cass. 3902/99). Entro questi limiti nessun compenso aggiuntivo è dunque dovuto all'agente.

Il Tribunale ha quindi coerentemente concluso che nel caso di specie la responsabilità per lo "star del credere" posta a carico della Zucca risultava contenuta nei limiti entro i quali essa non dà adito ad alcun compenso aggiuntivo sia della più favorevole normativa contrattuale di categoria che della normativa vigente "erga omnes". È appena il caso di aggiungere (anche se si tratta di circostanza non rilevante ai fini della censura ora riferita) che il Pretore ha ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina degli accordi collettivi di natura privatistica, osservando che da un lato la ricorrente aveva fatto riferimento proprio ad essi e dall'altro che la società convenuta non solo non ne aveva contestato specificamente l'applicabilità, ma li aveva essa stessa richiamati nei propri scritti difensivi, mostrando quindi di aderirvi.

Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Decidendo sulla richiesta di condanna della UFI al pagamento dei filtri non conteggiati (per entrambi i rapporti di agenzia), il Tribunale ha prestato adesione alla ipotesi UFI, condividendo i dati espressi nella dichiarazione di debito della UFI contenuta nelle due note di credito dalla stessa emesse in favore della Zucca. in tal modo, tuttavia, il Tribunale ha superato i limiti impostigli dalla legge, decidendo su una questione non devoluta in appello. Infatti, al Tribunale non era stato affatto richiesto di ricalcolare tutti gli importi relativi alle anticipazioni in filtri effettuate dall'agente Zucca (domanda accolta dal prima giudice e non appellata da alcuna delle parti) , ma unicamente di inserire nel conteggio le ulteriori somme dei filtri non conteggiati dalla UFI e riportate nella documentazione prodotta dalla Zucca.

Il motivo è infondato perché correttamente il Tribunale ha proceduto a rivedere tutti gli importi relativi alle anticipazioni in filtri effettuate dalla Zucca, in presenza di uno specifico motivo di appello con il quale si contestava l'intera ricostruzione dei rapporti di agenzia intercorsi tra le parti ed, in particolare, la ricostruzione delle giacenze di magazzino operata dal primo giudice. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale denuncia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevando che il Tribunale non aveva motivato in ordine alla eccezione di inammissibilità dell'appello principale, ai sensi dell'art. 342 del codice di procedura civile, dalla stessa sollevata.

La Zucca ricorda che l'appello mancava di qualsiasi esposizione, anche indiretta, degli elementi obiettivi indispensabili per la comprensione del gravame.

Il motivo è inammissibile ancor prima che infondato. Come noto, l'omessa pronuncia non può essere censurata come vizio di omessa motivazione.

In ogni caso, la censura è infondata nel merito, atteso che la pretesa genericità dei motivi non ha affatto impedito alla Zucca di difendersi adeguatamente e di opporsi all'appello, e di proporre a sua volta appello incidentale.

Infine, con il quarto motivo, la ricorrente incidentale denuncia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la decisione del Tribunale di Pescara, nella parte in cui la stessa ha compensato le spese del giudizio tra le parti. Sebbene la valutazione dei giusti motivi per la compensazione delle spese rientri nel potere discrezionale del giudice di merito, quest'ultimo è, però, tenuto sempre a motivare in modo congruo in ordine al capo relativo alle spese.

Il motivo è infondato.

Infatti, la compensazione dellè spese è stata correttamente motivata dal giudice di appello con riferimento alla reciproca soccombenza.

In tema di spese processuali, del resto, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima parte, al pagamento delle spese stesse, mentre qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione; salva, peraltro, la censurabilità della relativa motivazione ove a giustificazione della disposta compensazione siano addotte ragioni illogiche od erronee (Cass. 13 dell'11 gennaio 1988, 320 del 22 gennaio 1990, 551 del 29 gennaio 1990, 7535 del 9 luglio 1993). Conclusivamente, entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi.

Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 22 giugno 1999.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 1999