Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18906 - pubb. 10/01/2017

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Cassazione civile, sez. I, 26 Maggio 1987, n. 4709. Est. Pannella.


Interruzione del processo - Perdita della capacità processuale di una delle parti - Fallimento del convenuto debitore - Riassunzione del creditore attore - Nei confronti del curatore del fallimento - Notificazione personale al fallito - Effetti - Valida partecipazione del fallito al giudizio - Efficacia nei suoi confronti della successiva rinuncia alla domanda proposta dalle controparti - Esclusione - Conseguenze - Nullità insanabile della sentenza



Nel caso di interruzione del giudizio per fallimento della parte convenuta, la riassunzione effettuata nei confronti del curatore fallimentare, che sia stata notificata personalmente al fallito, non comporta la valida partecipazione di quest'ultimo al giudizio, ne', correlativamente l'efficacia nei suoi riguardi della successiva rinuncia alla domanda manifestata dalle controparti nei confronti del solo fallimento con la espressa volontà di ottenere sentenza di condanna del fallito da far valere al suo rientro "in bonis", con la conseguenza che detta sentenza ove pronunciata è nulla insanabilmente per violazione del principio del contraddittorio. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato