ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18909 - pubb. 30/01/2018.

Natura concorsuale dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e prededuzione del credito del professionista


Cassazione civile, sez. I, 18 Gennaio 2018. Est. Terrusi.

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Natura - Istituto di diritto concorsuale - Condizioni di ammissibilità - Forme di controllo e pubblicità

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Prestazioni di assistenza per l'accesso alla procedura - Omologazione - Funzionalità - Prededuzione

Fallimento - Prededuzione - Credito del professionista per prestazioni di assistenza per l'accesso a procedura concorsuale - Irrilevanza della concreta utilità della prestazione per la massa dei creditori - Principio di carattere generale - Eccezione al principio della par condicio creditorum


L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis l.fall. appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come è dato desumere dalla disciplina alla quale nel tempo è stato assoggettato dal legislatore; disciplina che, in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di omologazione, da un lato, e meccanismi di protezione temporanea, esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione, dall'altro, (v. l'art. 182-bis legge fall., nei suoi vari commi, e l'art. 67, terzo comma, lett. e), legge fall.), suppone realizzate, nel pur rilevante spazio di autonomia privata accordato alle parti, forme di controllo e pubblicità sulla composizione negoziata, ed effetti protettivi, coerenti con le caratteristiche dei procedimenti concorsuali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il principio, per cui le prestazioni del professionista che ha assistito l'imprenditore nell'accesso alla procedura di concordato preventivo, nel caso in cui l'impresa venga ammessa a detta procedura, beneficiano della prededuzione nel fallimento successivo ai sensi dell'art. 111 l.fall., si applica anche all'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis l.fall., nel senso che, avutasi l'omologazione, non è necessario verificare la definitiva tenuta del "risultato" delle prestazioni medesime. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La norma di cui all'art. 111 l.fall., secondo la quale il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo rientra de plano tra i crediti sorti "in funzione" della procedura e, come tale, a norma dell'art. 111, secondo comma, legge fall., va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti (v. Cass. n. 22450-15), detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, ha introdotto un'eccezione al principio della par condicio creditorum (v. Cass. n. 8533-13 e n. 8958-14). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il testo integrale