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Appello di Venezia, 19 Dicembre 2017. .
Fallimento - Dichiarazione - Competenza - Sede principale dell’impresa - Residenza e luogo di svolgimento dell'attività del socio - Irrilevanza
Ai sensi dell’art. 9 l.f., competente per la dichiarazione di fallimento è il luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa, ossia ove si svolge effettivamente l’attività direttiva ed amministrativa e vengono dunque individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito, restando, pertanto, irrilevante l'indagine sul luogo di residenza e di attività del socio, trattandosi di soggetto giuridico distinto. (Marco Greggio) (riproduzione riservata)