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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18993 - pubb. 08/02/2018.

Concordato preventivo, divieto ex art. 168 l.f., improcedibilità e sospensione della procedura esecutiva


Tribunale di Massa, 23 Novembre 2017. .

Concordato Preventivo – Divieto di azioni esecutive – Opposizione all’esecuzione per sopravvenuta pendenza della procedura concorsuale di concordato preventivo – Declaratoria di improcedibilità dell’esecuzione forzosa


Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 168 L.F., qualora successivamente all’instaurazione di una procedura esecutiva nei confronti di impresa debitrice, quest’ultima proponga (e quindi sia pendente, a eseguito di deposito della relativa domanda di ammissione) una procedura concorsuale di concordato preventivo, la procedura esecutiva non può proseguire, e non può quindi essere sospesa in attesa dell’esito della procedura concorsuale, dovendo invece essere dichiarata improcedibile, con conseguente svincolo della somme pignorate. (Matteo Nerbi) (Paolo Martini) (riproduzione riservata)

Segnalazione di Matteo Nerbi – Avvocato in Carrara, e Paolo Martini – Avvocato e Dottore Commercialista in Carrara


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