Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18998 - pubb. 08/02/2018

Contratti pendenti nel concordato preventivo, linee autoliquidanti ed effetti dello scioglimento su rapporti bancari

Tribunale Udine, 12 Gennaio 2018. Est. Fabbro.


Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Provvedimento di sospensione e scioglimento - Idoneità al giudicato

Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Cessione del credito - Opponibilità ai creditori concordatari - Notifica in data anteriore alla domanda di concordato

Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Patto accessorio di compensazione - Conseguenze

Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Efficacia - Notifica all'altro contraente - Necessità

Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Efficacia - Notifica all'altro contraente - Manifestazione implicita della volontà di avvalersi dell'autorizzazione concessa dal tribunale



Il provvedimento con il quale il tribunale adito con ricorso per concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l.fall. autorizza  il proponente alla sospensione e, dopo il deposito della proposta e del piano, allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione (ora "pendenti") ai sensi dell'art. 169-bis l.fall. è idoneo ad acquisire l'autorità del giudicato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'eventuale cessione del credito eccepita dalla banca per contrastare gli effetti derivanti dallo scioglimento dei rapporti di mandato all'incasso relativi alle linee autoliquidanti è opponibile al debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo solo se notificata in data anteriore alla domanda di concordato e ciò per effetto del richiamo all'art. 45 l.fall. operato dall'art. 169 l.fall., il quale rende prive di effetto rispetto ai creditori le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi se compiute dopo la presentazione della domanda concordataria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Lo scioglimento del contratto pronunciato ai sensi dell'art. 169-bis l.fall. comporta il venir meno dell'eventuale patto accessorio di compensazione stipulato con la banca (cfr. Trib. Monza, 27 novembre 2013; Trib. Rovigo 7 ottobre 2014; Trib. Como 3 ottobre 2016; App. Brescia 1 giugno 2016). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Gli effetti del provvedimento che ai sensi dell'art. 169-bis l.fall. autorizza la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti produce effetti dal momento della notifica all'altro contraente, in quanto alla autorizzazione concessa dal tribunale deve far seguito la manifestazione di volontà del richiedente di esercitare il proprio diritto potestativo di sospendere o sciogliere il vincolo contrattuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La volontà del proponente il concordato preventivo di avvalersi dell'autorizzazione concessa dal tribunale alla sospensione o allo scioglimento dei contratti pendenti di cui all'art. 169-bis l.fall. può implicitamente desumersi dalla notifica del provvedimento del tribunale all'altro contraente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale