Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1901/2009p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Torino, 19 Novembre 2008, n. 0. .


Procedimento civile – Udienza ex art. 183 c.p.c. – Concessione dei termini alle parti – Invito a precisare le conclusioni – Ordinanza – Condizioni.



Nel caso di concessione dei termini previsti dall’art.  183, 6° comma, c.p.c. (così come sostituito, con decorrenza dal 01.03.2006, dall’art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005, e successivamente modificato dall’art. 1 legge n. 263/2005) è possibile fissare un’udienza, all’esito della quale provvedere sulle eventuali richieste istruttorie o invitare le parti a precisare le conclusioni, come del resto già sostenuto in giurisprudenza (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, ord. 24 ottobre 2006, Rg. 10727/06, in “Giur. di merito – GIUFFRÈ” 2007), tenuto conto, tra l’altro: i) del disposto di cui all’art. 183, 7° comma, seconda parte, c.p.c., ai sensi del quale “se provvede con ordinanza pronunciata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni”; ii) dell’opportunità di consentire alle parti di eccepire l’eventuale tardività o irritualità delle memorie previste dalla norma e, in particolare, della terza memoria (destinata alle sole indicazioni di prova contraria); iii) della necessità di consentire alle parti di disconoscere un documento prodotto con la terza memoria (per l’eventualità che, sia pure eccezionalmente, detto documento rivesta natura di “prova contraria”). (edc)