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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19027 - pubb. 13/02/2018.

Linee-guida procedurali in caso di mancata autorizzazione dell’accordo di negoziazione assistita da parte del PM


Tribunale di Torino, 15 Gennaio 2015. Pres. Michela Tamagnone.

Negoziazione assistita – Mancata autorizzazione dell’accordo da parte del PM – Adesione delle parti ai rilevi del PM – Autorizzazione del Presidente

Mancata adesione delle parti ai rilievi del PM – Facoltà per le parti di depositare ricorso giurisdizionale prima dell’udienza presidenziale – Archiviazione dell’accordo


Qualora il Pubblico Ministero rilevi che l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita non risulti rispondere all’interesse del figlio, lo trasmette al Presidente del Tribunale che fissa udienza, consentendo alle parti – qualora ritengano di non aderire pienamente ai rilievi effettuati dal PM o, in conseguenza di essi, intendano apportare significative modifiche alle clausole dell’accordo – di depositare in tempo utile ricorso per separazione consensuale ovvero ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, o ancora per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Qualora le parti non depositino alcun ricorso e, comparendo avanti al Presidente, dichiarino di aderire pienamente ai rilievi effettuati dal Pubblico Ministero, l’accordo potrà essere autorizzato dal Presidente.
Qualora invece le parti depositino un ricorso ex art.711 c.p.c., ovvero ex art.4, comma 16, L.div. o ancora ex art.710 c.p.c., l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita dovrà intendersi implicitamente rinunciato (vale a dire che nessuno comparirà all’udienza, ovvero, alla stessa, le parti dichiareranno di rinunziarvi espressamente) e il relativo fascicolo sarà archiviato a seguito di un pronuncia di “non luogo a provvedere”, mentre un nuovo procedimento, “giurisdizionale”, regolarmente iscritto a ruolo, consentirà o la fissazione di udienza davanti al Collegio se si tratti di divorzio o procedimento ex art.710 c.p.c. o art.9 L.div., ovvero, qualora si tratti di ricorso per separazione personale, che, all’udienza fissata avanti al Presidente si proceda tanto all’archiviazione dell’accordo quanto allo svolgimento di udienza ex art.711 c.p.c. che verrà fissata alla stessa data e stessa ora sulla base del ricorso già presentato. In tali ipotesi verrà seguita la normale procedura e richiesto il parere obbligatorio del Pubblico Ministero.
Infine, qualora le parti non compaiano pur non depositando alcun ricorso, la procedura di negoziazione assistita dovrà intendersi implicitamente rinunciata e archiviata con pronuncia di non luogo a provvedere. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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