Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19043 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Roma, 15 Dicembre 2017. .


Società - Denuncia di gravi irregolarità - Sostituzione di amministratori - Nomina dei nuovi amministratori - Legittimazione passiva in capo all'amministratore cessato dalla carica - Esclusione



Laddove, dopo l'introduzione del procedimento ex art 2409 c.c., intervenga la nomina dei nuovi amministratori, questi ultimi sono legittimati passivi nel procedimento di cui al citato art. 2409 c.c., mentre difetta la legittimazione passiva in capo all'amministratore cessato dalla carica, anche quando al medesimo siano ascrivibili le gravi irregolarità denunciate.

Il procedimento di cui all'art. 2409 c.c. non è finalizzato all'accertamento delle responsabilità per mala gestio in vista del ristoro dei danni o della irrogazione di sanzioni, ma, piuttosto, ad eliminare le irregolarità attuali; onde, i provvedimenti del tribunale hanno quali destinatari coloro che, al momento della pronuncia, rivestono la carica di amministratori.

Gli amministratori cessati dalla carica prima del deposito del ricorso ex art 2409 c.c., ovvero nella pendenza del termine per la notifica dello stesso, non sono portatori di un interesse giuridicamente rilevante alla partecipazione al procedimento ma, al più, vantano un mero interesse di fatto tale per cui va esclusa anche l'ammissibilità di un intervento spiegato nel procedimento da parte degli amministratori cessati dalla carica.

D'altro canto, amministratori e componenti dell'organo di controllo sostituiti dall'assemblea nella pendenza del procedimento perdono la veste di "attuali legittimati passivi" e, tuttavia, il giudizio ex art. 2409 c.c. deve considerarsi correttamente incardinato ove il ricorso introduttivo sia stato notificato agli stessi, in quanto all'epoca ancora investiti di funzioni gestorie. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)