Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19065 - pubb. 20/02/2018

Espropriazione del bene pignorato, estinzione del processo esecutivo e sorte dei diritti dei creditori

Cassazione civile, sez. I, 22 Dicembre 2016, n. 26765. Est. Maria Acierno.


Pignoramento immobiliare - Espropriazione per pubblica utilità del bene pignorato - Sorte del processo esecutivo - Trasformazione del processo esecutivo quanto all'oggetto - Esclusione - Posizione degli aventi diritto - Sopravvivenza - Esercizio con azione di cognizione - Necessità



Nella vigenza del D.P.R. n. 327/2001 (T.U. espropriazioni), il precetto per cui - sopravvenuta la trascrizione del decreto di esproprio per pubblica utilità - si estinguono tutti i diritti, reali o personali, riferibili o realizzabili sul bene espropriato si accompagna alla previsione per cui detti diritti "si trasferiscono" sull'indennità di esproprio. Ne segue che il procedimento esecutivo avente ad oggetto un bene espropriato in corso di procedura si deve arrestare per un fenomeno di estinzione della pretesa esecutiva, essendo venuto meno il diritto di azione esecutiva esercitato dal creditore dell'espropriato sul bene e, prima ancora, se quel creditore sia un creditore ipotecario, lo stesso diritto di ipoteca, in quanto insistente anch'esso sul bene su cui l'esecuzione ha luogo, senza che sia possibile una trasformazione del processo esecutivo quanto all'oggetto, con la sostituzione al bene dell'indennità e l'affidamento al giudice dell'esecuzione del potere di gestire le pretese sulla indennità, e la posizione degli aventi diritto sull'indennità potrà essere fatta valere unicamente con l'esercizio di un'azione di cognizione.


Segnalazione del Prof. Avv. Marco De Cristofaro


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