Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19067 - pubb. 20/02/2018

Vincolo di destinazione a garanzia dell’adempimento di concordato preventivo

Tribunale Catania, 14 Dicembre 2017. Pres., est. Lucia De Bernardin.


Concordato preventivo – Vincolo di destinazione non traslativo con procura irrevocabile a vendere in favore del nominando liquidatore – Apporto di terzo – Ammissibilità – Interesse meritevole di tutela – Sussiste – Eventuale pregiudizio per i creditori del disponente – Azioni a tutela



Al fine di garantire l’esecuzione di un concordato preventivo, costituisce apporto di terzo l’istituzione di un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. non traslativo, purché esso non sia revocabile senza il consenso degli organi della procedura e sia accompagnato da una procura irrevocabile a vendere gli immobili in favore del nominando liquidatore.

Nel nostro ordinamento positivo si rinvengono indici normativi che consentono di ritenere che anche il vincolo di destinazione “puro”, cui non consegue un immediato effetto traslativo, sia da qualificare istituto di diritto sostanziale, finalizzato a perseguire l’interesse, meritevole di tutela, di consentire il soddisfacimento, altrimenti precluso, dei creditori chirografari.

L’effetto segregativo che consegue alla costituzione del vincolo non è incompatibile col principio di responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., posto che i creditori del disponente, che ne subiscano eventuale pregiudizio, potranno esperire le azioni previste dagli articoli 2901 e 2929 bis c.c. (Salvatore Nicolosi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Salvatore Nicolosi


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