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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19072 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Vicenza, 15 Gennaio 2018. .

Fallimento – Istruttoria prefallimentare – Esercizio provvisorio anticipato – Ammissibilità – Sospensione (temporanea) dei poteri degli amministratori – Ammissibilità – Revoca dei poteri degli amministratori – Inammissibilità


Tra i provvedimenti conservativi, anticipatori della decisione di merito, in previsione della decisione sulla richiesta di esercizio provvisorio, può essere annoverato anche l’esercizio provvisorio anticipato, che si può ottenere con un dispositivo congegnato in modo da esautorare, senza eradicare, i poteri gestori in capo all’organo amministrativo in carica, mediante un provvedimento di mera sospensione temporanea del poteri gestori, efficace fino alla conclusione della fase prefallimentare, che non incida sulla titolarità della governance, atteso che neppure la sentenza di fallimento può determinare la revoca degli amministratori, ed il provvedimento anticipatorio non può mai concedere più di quello che potrebbe fare la futura decisione di merito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)