Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1909 - pubb. 30/11/2009

Trust, violazione di norme inderogabili e tutela dei creditori

Tribunale Alessandria, 24 Novembre 2009. Est. Mela.


Trust – Lex fori – Violazione di norme inderogabili – Nullità – Esclusione – Applicazione degli strumenti previsti dalla lex fori.

Trust – Lex fori – Violazione di norme inderogabili – Attuazione dello scopo del trust con modalità alternative – Necessità.

Trust – Lesione degli interessi dei creditori – Strumenti di tutela – Azioni revocatorie.

Trust – Natura gratuita od onerosa dell’atto istitutivo – Rapporto tra disponente e beneficiari – Rilevanza – Piano attestato ex art. 67, lett d) legge fall. – Natura solutoria – Sussistenza. (30/11/2009)



In base all’art. 15 della convenzione dell’Aja, la legge applicabile al trust non può essere d’ostacolo all’applicazione delle disposizioni inderogabili della lex fori, tra le quali rientrano, per espressa previsione, le norme in materia di protezione dei creditori in caso di insolvenza; dall’applicazione di tale disposizione, discende che il trust istituito in violazione di norme inderogabili non è di per sé nullo, ma solo soggetto a quanto diversamente previsto dalla legge del foro. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora l’istituzione del trust comporti la violazione di norme inderogabili previste dalla lex fori, in base al secondo comma dell’art. 15 della convenzione dell’Aja, il giudice dovrà comunque cercare di attuarne gli scopi in modo alternativo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Dall’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 15 della convenzione dell’Aja, consegue che qualora il trust leda gli interessi dei creditori la tutela a questi accordata sarà quella riconosciuta dalla lex fori in presenza di atti lesivi dei loro diritti, tutela che in Italia si realizza mediante l’azione revocatoria ordinaria o fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Benchè dal punto di vista del disponente l’atto di trasferimento dei beni in trust abbia carattere gratuito, al fine di determinare la natura gratuita od onerosa di tale atto, occorre fare riferimento al rapporto tra disponente e destinatari, con la conseguenza che avrà natura liberale l’atto con il quale il disponente assoggetta determinati beni al trust con finalità liberali nei confronti dei beneficiari, mentre avrà natura onerosa l’atto con il quale i beni siano destinati all’adempimento di una obbligazione. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che avesse natura solutoria l’atto istitutivo di un trust finalizzato al superamento della crisi dell’impresa mediante la predisposizione di un piano ai sensi dell’art. 67 lett d) legge fall.) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Vittorio Buonaguidi



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