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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19104 - pubb. 27/02/2018.

Continuità aziendale e appalti pubblici: coordinamento tra legge fallimentare e codice appalti


Tribunale di Bolzano, 09 Gennaio 2018. Pres. est. Francesca Bortolotti.

Concordato in continuità aziendale - Appalti pubblici - Coordinamento legge fallimentare e codice appalti - Disciplina applicabile ai contratti in corso di esecuzione e ai nuovi contratti nella fase in bianco e nella fase post ammissione - Intervento ANAC - Art. 32 codice appalti - Individuazione della fase della partecipazione distinta da quella dell'esecuzione dei contratti - Applicazione della disciplina coordinata alla continuità diretta ed indiretta - Affitto


Dal coordinamento della legge fallimentari con il codice degli appalti emerge che nella fase del concordato in bianco i contratti già stipulati rimangano sospesi fino all’intervenuta autorizzazione del tribunale, ed in mancanza sono efficaci salvo successiva ratifica dell’organo giudiziale. Nella fase post ammissione i contratti proseguono, se accompagnati da una attestazione da parte del professionista sulla conformità del contratto al piano e sulla ragionevole capacità di adempimento dell’imprenditore in crisi, senza previa autorizzazione del giudice delegato e senza previo parere dell’ANAC.

Qualora il ricorso in bianco sia accompagnato da una adeguata disclosure sulle linee guida del piano è possibile la partecipazione a nuove procedure di affidamento, previa autorizzazione del Tribunale, acquisito il parere favorevole del Commissario giudiziale se nominato sulla convenienza per il ceto creditorio della partecipazione alla procedura pubblica. Qualora ricorrano i casi previsti dall’art. 110 comma 5, lettere a) e/o b), l’ANAC può intervenire con facoltà di chiedere l’avallimento. Nella fase successiva all’ammissione la partecipazione è possibile previa attestazione di conformità al piano e di ragionevole capacità di adempimento del contratto e dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento a mettere a disposizione le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare nel caso in cui l’impresa ausiliata fallisca (c.d. “avvalimento rinforzato”). Nei casi in cui la stessa non sia in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali eo non sia in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida, è possibile la partecipazione, previa eventuale autorizzazione del giudice delegato qualora il piano non sia sufficientemente dettagliato in ordine alla partecipazione della specifica gara, con l’eventuale intervento dell’ANAC, che, previo confronto sullo specifico punto con il giudice delegato, ha la facoltà di subordinare la partecipazione alla necessità di avvalimento di requisiti di altro operatore.  

La procedura di assegnazione termina solo con la stipula del contratto con la P.A. (art. 32 cod app), prima della quale si è nell’ambito della disciplina della partecipazione. Solo laddove l’esecuzione del contratto richieda un quid pluris rispetto alle verifiche e le autorizzazioni già predisposte e raccolte nella procedura di partecipazione, occorrerà seguire la procedura prevista dalla disciplina riguardante la prosecuzione ovvero l’esecuzione, come nello specifico caso di partecipazione a procedure di assegnazione nella fase in bianco ed esecuzione del contratto nella fase post ammissione.

La disciplina coordinata è applicabile non solo ai concordati preventivi con continuità diretta, ma anche a quelli con continuità indiretta, ivi compresa quella mediante affitto di azienda, con il rispetto dei principi di competitività e pubblicità mediante l’istituto delle offerte concorrenti. L’art. 6 lettera i) della legge delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza recepisce l’oramai prevalente orientamento sulla compatibilità dell’affitto d’azienda con la continuità aziendale, considerato dal Tribunale sempre come strumento-ponte, decisivo per garantire provvisoriamente la continuità e preservarne i valori -sia sotto l’aspetto produttivo che quello sociale- al fine di cederla a terzi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Luca Mandrioli

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