Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19111 - pubb. 27/02/2018

E’ inidonea l’attestazione del professionista che operi un mero rinvio alle stime peritali allegate al piano concordatario

Tribunale Rimini, 20 Luglio 2017. Est. Rossino.


Concordato preventivo – Attestazione del professionista – Finalità – Veridicità dei dati aziendali – Verifica della reale consistenza del patrimonio dell'azienda – Accertamento delle varie componenti e loro valorizzazione – Adeguata motivazione dei criteri di stima adottati – Necessità – Rinvio alle stime peritali del piano – Insufficienza



La relazione del professionista ex art. 161 terzo comma l. fall. ha lo scopo di fornire un adeguato supporto informativo al Tribunale ed al ceto creditorio, chiamato ad esprimere le proprie valutazioni sulla convenienza del piano concordatario (v. Tribunale Firenze 4 maggio 2016); egli dunque non può limitarsi ad attestare genericamente la veridicità dei dati aziendali e a prendere in considerazione dati meramente formali, o a utilizzare formule di stile con meri richiami a valutazioni e ragionamenti fatti nel piano;
nè può limitarsi ad attestare genericamente la fattibilità del piano, dovendo invece, sotto la sua personale responsabilità, esporre in modo specifico ed approfondito le proprie valutazioni, supportate da verifiche concrete, motivando in relazione alle specifiche ragioni per cui ritiene che il piano predisposto dal debitore abbia una fondata possibilità di riuscita.

In sede di giudizio di ammissibilità, il tribunale deve quindi verificare che la relazione, elaborata dal professionista incaricato dal debitore, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa sia aggiornata e dettagliata, che lo stato analitico ed estimativo delle attività possa considerarsi tale e che la predetta relazione, attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, sia adeguatamente motivata, indicando le verifiche effettuate nonché la metodologia e i criteri seguiti per pervenire all'attestazione, anche riguardo la congruità della valutazione dei beni immobili che dovranno formare oggetto di cessione ai creditori (vedi Cass.13817/2011; Cass.3586/2011; Cass.21860/2010).

(Fattispecie in cui la relazione dell’attestatore art. 161 terzo comma l. fall. è stata ritenuta inidonea e carente di motivazione, in riferimento alle stime peritali dei beni concordatari, per la presenza di formule di stile del seguente tipo : ‘avendo verificato tutti gli elementi e i dati inseriti nella stima del perito incaricato dalla società, si ritiene congruo il valore ivi indicato e che lo stesso possa essere conseguito nell’ammontare e nei tempi all’interno della presente procedura concorsuale’). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Studio Legale Associato Tentoni, Mancini & Riccio
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