Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1913 - pubb. 01/12/2009

Ispezione giudiziale ex art. 2409 c.c., tenuta della contabilità e gravi irregolarità

Tribunale Mantova, 15 Ottobre 2009. Est. Bernardi.


Società – Controllo giudiziario – Procedimento ex art. 2409 c.c. – Ispezione – Facoltà delle parti di avvalersi di consulenti tecnici – Ammissibilità.

Tenuta della contabilità – Inerenza alla gestione sociale – Sussistenza.

Irregolare tenuta della contabilità – Integrazione del requisito della grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. – Sussistenza.

Violazione di regole stabilite da un ente certificatore della qualità – Pericolo di danno per la società – Sussistenza.

Gravi irregolarità di gestione – Molteplicità e reiterazione delle stesse – Società a ristretta base sociale – Misure idonee a ripristinare la regolarità gestionale – Nomina di amministratore giudiziario e sostituzione del collegio sindacale.



Nell’ambito dell’ispezione disposta ex art. 2409 c.c. le parti possono avvalersi di consulenti di parte dovendosi assicurare in modo pieno il diritto alla difesa anche tecnica ed essendo l’attività ispettiva assimilabile alla consulenza tecnica. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Costituiscono irregolarità nella gestione sociale anche quelle afferenti l’impianto contabile in quanto la corretta rilevazione delle operazioni economiche costituisce il presupposto indispensabile per la gestione dell'impresa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’irregolare tenuta della contabilità (nel caso di specie mancata conservazione delle schede di lavorazione) costituisce fonte di potenziale pregiudizio per la società in quanto rende problematica la ricostruzione dei rapporti economici con i fornitori (nel caso in esame del calcolo dello sconto da applicare) e tale dato unitamente alla dubbia affidabilità del sistema contabile nel suo complesso costituiscono circostanze in grado di pregiudicare l’interesse della società a conoscere gli esiti della propria attività come strumento di controllo e di programmazione della gestione risultando così integrato il pregiudizio richiesto dall’art. 2409 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La violazione di regole stabilite da un ente certificatore rende attuale il pericolo che la società possa perdere la certificazione di qualità, eventualità in grado di determinare un sicuro pregiudizio economico ed una lesione della reputazione commerciale della società non facilmente emendabile sicchè tale comportamento integra un’ipotesi di grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La molteplicità e la gravità delle violazioni riscontrate, la tipologia delle stesse, la reiterazione nel tempo dei comportamenti irregolari, le difficoltà frapposte dagli organi amministrativi all’attività ispettiva e a quella di controllo da parte del collegio sindacale, nonché la struttura a ristretta base familiare della società, giustificano quale unica misura concretamente idonea a garantire il ripristino della regolarità gestionale, la nomina di un amministratore giudiziario e la sostituzione del collegio sindacale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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